Rumori in condominio: il danno è insito e la prova del superamento della normale tollerabilità può essere fornita con testimoni. Commento a Cassazione Civile n. 2864 del 12.02.2016
Avv. Paolo Accoti – Accertato il superamento della soglia della normale tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, si ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 c.c., fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato.
Detto costante orientamento è stato altresì confermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 12.02.2016, n. 2864 che, tuttavia, contiene ulteriori elementi di interesse.
Ed invero, ai sensi dell’art. 844 c.c.: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
Sulla scorta di tale presupposto, una condomina convenne in giudizio un’altra partecipante alla comunione, chiedendo che la stessa venisse condannata al risarcimento del danno cagionatole da immissioni rumorose provenienti dal suo appartamento.
Sull’opposizione della convenuta, il Giudice di pace adito, espletata l’istruttoria, con l’audizione di alcuni testimoni – condòmini del medesimo stabile – in accoglimento della domanda, condannava la convenuta al risarcimento del danno.
Proposto appello, il Tribunale di Pescara confermava integralmente la pronuncia del giudice di prime cure.
La condomina soccombente, pertanto, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di appello, affidandolo a otto motivi.
Sostanzialmente i primi sette motivi di ricorso attenevano alla violazione di legge e al vizio di motivazione, in merito alla modalità di accertamento del superamento dei normali limiti di tollerabilità, basate su mere testimonianze e, quindi, su valutazioni personali, piuttosto che su una necessaria consulenza tecnica, testimonianze, peraltro rese da due condomine del medesimo stabile, soggetti incapaci a deporre, siccome portatrici di un personale interesse nel giudizio, che avrebbe anche potuto legittimare un loro intervento in causa, non fosse altro perché una delle testimoni aveva anche presentato un esposto denunciando i pretesi rumori molesti.
Con il restante motivo la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c., nonché degli artt. 185 e 659 c.p., per “avere i giudici di merito riconosciuto all’attrice il risarcimento del danno nonostante che non potesse essere ravvisabile alcun danno non patrimoniale in quanto il fatto non configurava alcun reato e l’attrice non avesse fornito alcuna prova del danno”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2864, del 12.02.2016, rigetta integralmente il ricorso.
In particolare, per quanto concerne la dedotta mancanza del danno ovvero la sua carenza di prova, il Collegio, richiamando la propria consolidata giurisprudenza, ribadisce che: “quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 4693 del 18/10/1978, Rv. 394378; Sez. 2, Sentenza n. 2580 del 12/03/1987, Rv. 451713; Sez. 3, Sentenza n. 5844 del 13/03/2007, Rv. 597527)”.
Come affermato dalla Corte, detto principio risulta assolutamente pacifico. Tanto è vero che, l’univoca giurisprudenza ritiene sussista un automatismo tra il superamento della tollerabilità e il danno: “l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in re ipsa”.
Peraltro, viene escluso anche “qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c.” (Da ultimo: Cass. civ. Sez. II, 31/10/2014, n. 23283. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. III, 09/05/2012, n. 7048; Cass. civ. Sez. III Sent., 13/03/2007, n. 5844).
Per quanto riguarda le ulteriori doglianze della ricorrente, in particolare, per quanto concerne l’eccepita incapacità a testimoniare dei condòmini, la Suprema Corte, ritiene che: “L’art. 246 cod. proc. civ. prevede la incapacità a testimoniare delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nel caso di specie, non risulta che le testimoni assunte, condomine del medesimo edificio, abbiano un tale interesse; interesse che potrebbe sussistere solo ove gli appartamenti da esse abitati si trovassero nella medesima posizione — rispetto all’appartamento dal quale provengono le immissioni rumorose — dell’appartamento dell’attrice ovvero in una posizione assimilabile, tale da consentire di percepire le immissioni rumorose con la medesima intensità. Ciò nel caso di specie non risulta essere stato dedotto. Irrilevante è l’esposto presentato da una delle testimoni alla Questura, diversi essendo i presupposti dell’illecito denunciato con l’esposto rispetto a quello per cui è causa (riferibile alla fattispecie di cui all’art. 844 cod. civ.)”.
Per quanto concerne la prova sul superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, la Corte considera che nulla vieta – in astratto – che: “l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità possa essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse), spettando poi al giudice valutare, oltre l’attendibilità, anche la congruità delle dichiarazioni rese rispetto al thema probandum” (Cass. civ. Sez. II, 12/02/2016, n. 2864).
Orbene, se appare incontrovertibile che i testimoni possano utilmente deporre su circostanze quali “gli orari e le caratteristiche delle immissioni”, non altrettanto può dirsi in merito alla decisiva condizione del superamento dei limiti di tollerabilità.
Affidare un tale accertamento alla dichiarazione di un testimone, implicherebbe la possibilità per lo stesso di esprimere una mera valutazione personale che, in quanto tale, dovrebbe risultare inammissibile.
Appare evidente che ogni individuo ha una sensibilità ed una percezione del rumore differente e, come tale, anche la tollerabilità risulterebbe variabile da soggetto a soggetto, pertanto, sarebbe più opportuno delegare una tale considerazione ad un accertamento tecnico, in grado di dimostrare indubitabilmente l’eccessiva rumorosità delle immissioni, secondo una valutazione fatta sul modello astratto del cd. uomo medio, escludendo situazioni di eccessiva tolleranza ovvero di ipersensibilità.
E’ tuttavia da segnalare come la medesima Suprema Corte ha, a più riprese, ammesso una tale prova, fondata appunto sulle deposizioni testimoniali, sia pure con dei distinguo.
Tanto è vero che: “In tema di immissioni (nella specie di rumori provocati dallo svolgimento di attività sportive), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità previsto dall’art. 844 cod. civ. non debbono essere necessariamente di natura tecnica, non venendo in rilievo l’osservanza dei limiti prescritti dalle leggi speciali (in particolare la legge n. 477 del 1995 sul cosiddetto inquinamento acustico) la cui finalità è quella di garantire la tutela di interessi collettivi e non di disciplinare i rapporti di vicinato. Pertanto, è ammissibile la prova testimoniale quando la stessa, avendo ad oggetto fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, non può ritenersi espressione di giudizi valutativi (come tali vietati ai testi), e ciò tanto più nell’ipotesi in cui – trattandosi di emissioni rumorose discontinue e spontanee – le stesse difficilmente sarebbero riproducibili e verificabili su un piano sperimentale” (Cass. civ. Sez. II, 31/01/2006, n. 2166).
Peraltro, richiamando una sentenza abbastanza risalente nel tempo (di recente confermata dalla Sezioni Unite), la valutazione della tollerabilità, o meno, delle immissioni, deve tener giustamente conto dell’effettivo stato dei luoghi e dell’eventuale rumore di fondo: “Il limite della normale tollerabilità delle immissioni ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni e, con particolare riguardo alle immissioni sonore, occorre fare riferimento alla cosiddetta rumorosità di fondo della zona, e cioè a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali s’innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli ecc.. Il relativo apprezzamento, risolvendosi in un’indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivato e immune da vizi logici e giuridici” (Cass. civ. Sez. II, 4/12/1978, n. 5695. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. Unite, 27/02/2013, n. 4848).
Da segnalare, infine, la diversità ontologica tra il concetto di normale tollerabilità dettato dall’art. 844 c.c. e i valori limite delle sorgenti sonore di cui al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, per cui: “I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cod. civ., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ. Sez. II, 25/08/2005, n. 17281).
Cass. civ. Sez. II, 12.02.2016, n. 2864
FONTE
Condominio: quando innaffiare le piante diventa reato (10.04.2014)
Rischia una condanna per “getto pericoloso di cose” ex art. 674 c.p. chi innaffiando provoca un versamento eccessivo d’acqua a danno dei vicini
di Lucia Izzo – La tenuta di piante sul balcone condominiale, richiede particolari cautele che vanno ben oltre il semplice pollice verde.
In primis, il codice penale all’art. 675 punisce “chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone”.
Si tratta di un reato di pericolo, il che significa che la sola potenziale offesa è idonea ad essere perseguita: un comportamento a rischio ben potrebbe essere quello del condomino che posiziona vasi e piante sul balcone senza un solido ancoraggio, potendo provocare incidenti se il balcone dà su luoghi soggetti al pubblico passaggio.
Nulla toglie poi che il regolamento condominiale possa aggiungere ulteriori precisazioni circa l’apposizione di vasi e fioriere su parapetti e balconi.
Tuttavia, se ciò è liberamente consentito, al condomino è richiesta anche particolare attenzione quando si occupa di innaffiare e potare fiori e piante.
Il rischio è di incorrere in una sanzione per il reato prescritto dall’art. 674 del codice penale, rubricato “Getto pericoloso di cose”, il quale afferma che è punito “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.
Della fattispecie se n’è anche occupata la Corte di Cassazione, sentenza n. 21753/2014 (per approfondimenti: Condominio: Cassazione, attenzione a non “innaffiare” il vicino. E’ reato.) condannando un condomino per aver gettato acqua dal proprio appartamento, creando molestia e disturbo al proprietario che si trovava nell’area condominiale sottostante.
Il ricorrente assumeva a scriminante del suo comportamento il fatto che stesse annaffiando, da qui l’esubero idrico che ha provocato la caduta di acqua dall’alto.
La Corte, evidenziando una fattispecie riconducibile alla norma in esame, ha rammentato che il “versamento” concerne materie liquide e può avvenire per mano dell’agente o in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione, e va posto in relazione con l’effetto possibile di offendere, imbrattare o molestare le persone, anche se questo effetto non si sia verificato.
Nella sentenza del 10 aprile 2014, n. 15956, la Cassazione ha nuovamente condannato per il reato summenzionato un condomino che, nell’annaffiare le proprie piante a mezzo di impianto di irrigazione automatico, aveva provocato un eccessivo versamento idrico sul balcone del vicino sottostante con infiltrazioni d’acqua di cui la parte offesa si era lamentata in più occasioni.
Per i giudici tale condotta è riconducibile all’ipotesi di reato esaminata poichè, concretandosi l’elemento materiale del reato nel “gettare” o “versare” le cose di cui si è detto in precedenza, è ipotizzabile tale ultima azione, chiaramente riferita ai liquidi e alle sostanze ad essi assimilabili (sabbie, polveri etc.) che possono comunque essere versate, mentre il “gettare” riguarda invece le cose solide o, in ogni caso, aventi diversa consistenza.
Una condotta quale quella oggetto di contestazione può essere certamente qualificata come “versamento” nei termini delineati dall’articolo 674 c.p. e l’esito di tale azione può altrettanto pacificamente risolversi nell’altrui “offesa”, “imbrattamento” o “molestia”, essendo pacificamente dotata di quella capacita’ offensiva che la disposizione richiede.
Per la giurisprudenza il reato in esame è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo.
Ad escludere una mancanza di concreta offensività, confermando la colpevolezza dell’imputato, concorrono il fatto che i versamenti si fossero protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell’amministratore del condominio.
FONTE
Condominio: paga i danni il vicino che urla e mette la musica alta perché è sordo (13.06.2016)
Se il regolamento condominiale dispone restrittivamente in tema di rumori va applicato anche in deroga al codice civile
Avv. Laura Bazzan – Il recesso anticipato dal contratto di locazione, esercitato dal conduttore a causa della rumorosità dei vicini in condominio, obbliga questi ultimi a risarcire il locatore dei danni per la mancata percezione dei canoni e a rimborsare le spese sostenute per l’insonorizzazione.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5465 del 03.05.2016, nella quale il giudice di merito ha peraltro ritenuto prevalente la più restrittiva disposizione regolamentare, che prevedeva l’assoluto divieto di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, specialmente in orario notturno, sulla disposizione codicistica di cui all’art. 844 c.c., che richiede la dimostrazione del superamento della soglia della normale tollerabilità.
Tale decisione, invero, si pone in linea con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “quando l’attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare, al fine di ritenere l’attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex art. 844 c.c., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall’indicata norma generale sulla proprietà fondiaria” (Cass. n. 1064/2011).
A fronte delle numerose richieste orali e scritte di cessazione del disturbo, indirizzate ai vicini anche per il tramite dell’amministratore del condominio, della realizzazione di opere di insonorizzazione dell’unità abitativa da parte del locatore, e dell’inevitabile recesso anticipato del conduttore motivato con il fatto che “la rumorosità dei vicini rende intollerabile la permanenza nell’abitazione. Urla, litigi, musica a volume altissimo provengono dall’abitazione vicina a qualsiasi ora del giorno e della notte, rendendo impossibile la tranquilla e normale permanenza nell’alloggio”, a nulla sono valse le allegazioni dei convenuti secondo i quali i contestati rumori, lungi dall’essere intollerabili, “derivavano esclusivamente dalle condizioni di udito gravemente scemate” di un componente della famiglia “prossimo al compimento dei settantacinque anni”.
FONTE
Condominio: gli odori della cucina disturbano i vicini? È reato (02.04.2017)
Per la Cassazione, anche gli odori da cucina che superano la soglia della tollerabilità integrano la fattispecie di getto pericolose di cose ex art. 674 c.p.
di Redazione – Sugo e fritto disturbano il vicino di casa? Attenzione può essere reato! Lo ha precisato la Cassazione, con la sentenza n. 14467/2017 depositata il 24 marzo scorso (qui sotto allegata) dichiarando colpevoli del reato ex art. 674 c.p. i proprietari di un appartamento in condominio per aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molestando i vicini del terzo piano.
A nulla valgono le doglianze degli imputati circa la non estensibilità analogica dell’art. 674 c.p. alle emissioni di odori, né come asserito, che la dottrina maggioritaria ritiene necessario “che le emissioni siano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che siano vietate dalla legge, mentre nella fattispecie si trattava di emissioni di odori di cucina che, per loro natura, non erano atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone e che certamente non erano vietate dalla legge”.
Per gli Ermellini, infatti, correttamente la Corte d’Appello ha escluso la possibilità di pronunciare l’assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando invece la prescrizione, perché, “non solo ha ritenuto correttamente sussunta la fattispecie concreta sotto la previsione dell’art. 674 c.p. che comprende anche le emissioni olfattive moleste – ma – ha anche valutato in modo congruo la prova dei fatti raggiunta in primo grado attraverso le testimonianze delle persone offese, definite come chiare, precise, logicamente strutturate, ribadite in sede dibattimentale senza alcuna contraddizione ed esposte senza inutili enfatizzazioni”.
Il fatto che tra le parti vi fossero contrasti di vicinato inoltre non poteva di per sé infirmare la complessiva attendibilità dei vicini offesi i quali avevano dichiarato che quando gli imputati cucinavano, “oltre ai rumori molesti dell’estrattore, il loro appartamento si impregnava dell’odore di sugo e fritti, sembrando di avere la loro cucina in casa!
Come precisato più volte dalla giurisprudenza, sentenziano quindi dal Palazzaccio, la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. “è configurabile anche nel caso di ‘molestie olfattive’ a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.”. Criterio, pertanto, superato nel caso di specie.
Cassazione, sentenza n. 14467/2017
FONTE