Indice
- TAR MOLISE 15.4.2015 – Tende parasole: non occorre autorizzazione del Comune
- MURO DI CINTA, altezza – art. 873 c.c. – ord. Trib. TARANTO 9.5.2014 ex art. 702 bis c.p.c.
- Scuotere la tovaglia dal balcone è reato?
- 12 cose che il vicino di casa non può impedirti di fare
TAR MOLISE 15.4.2015 – Tende parasole: non occorre autorizzazione del Comune (di Ciro Centore)
di Paolo M. Storani – Che la giustizia amministrativa si debba occupare di una tenda parasole, è assurdo. Con la consueta perizia unita a bonomia il nocchiero di LIA Law In Action nelle vicende di diritto amministrativo, Prof. Ciro Centore, ci chiarisce il perché.
“Prof. Avv. Ciro Centore – Siamo alla follia. Si portano in Tribunale anche le questioni cosiddette “bagattelles”. Cioè di un “quatro un soldo“. Insomma nascono liti amministrative anche per faccende che appaiono scontate e che non meritano la carta bollata e i verdetti giudiziari.
Eppure, così è.
L’italia “causidica“ persiste.
Veniamo al dunque.
Al Tribunale amministrativo regionale di Campobasso si è discusso “sul se “, per il montaggio, su terrazza o non, di una tenda parasole, occorra una autorizzazione o meno da parte del Comune e per esso del Sindaco.
E “il se“ questa tenda e relativo montaggio debba essere segnalata “preventivamente“ o meno all’Amministrazione comunale e se costituisca opera di manutenzione “straordinaria“ o non. “Bagattelle”, insomma.
Siamo seri. Per le “ bagattelles”, nell’anno 2015 si ricorre ancora ai Giudici quando il buon senso e la logica per queste opere lo esclude in partenza.
Così è, se Vi pare, avrebbe detto Luigi Pirandello.
C’è stata una vera e propria causa, la rappresentazione dei fatti e del diritto, un dibattimento tra Avvocati dell’Amministrazione e di una parte privata e ricorrente, insomma il consueto rito.
E poi la decisione.
Il TAR ha escluso, per la natura e la caratterizzazione temporale delle tende parasole (non determinano aumenti planovolumetrici, né sono postazioni fisse e hanno collocazione stagionale), la necessità di una preventiva autorizzazione sindacale, per cui si è liberi da limiti e condizioni amministrative.
Tutto al più occorre un fax o una e-mail per notificare, prima del montaggio, il tutto al Sindaco.
Che, al riguardo, ne prende atto.
Molto rumore per nulla, avrebbe detto William Shakespeare. La sentenza, sub.n. 181 del 15 aprile 2015, è a firma del Presidente del Tar Molise (Onorato).
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore”
FONTE
MURO DI CINTA, altezza – art. 873 c.c. – ord. Trib. TARANTO 9.5.2014 ex art. 702 bis c.p.c. (Giud. Claudio CASARANO)
di Paolo M. Storani – LIA Law In Action ha il piacere di presentare un’inedita pronuncia del 9 maggio 2014 del Tribunale di Taranto, Giudice Dott. Claudio Casarano, in tema di muro di cinta. La decisione adotta il rito sommario di cognizione, molto agile e davvero adatto a risolvere controversie come questa che Vi sottoponiamo.
Buona lettura!
TRIBUNALE DI TARANTO – II SEZIONE CIVILE
Il giudice – dott. Claudio Casarano
ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. ( proc. n. …)
le caratteristiche del muro di cinta
Con l’accertamento tecnico preventivo si appurava che il muro di cinta (a tutto muro) realizzato dalla società resistente misurava in altezza metri 3,40 dal lato della proprietà di quest’ultimo e metri 2,70 dal lato della prima; il fondo della resistente è infatti superiore a quello della ricorrente perché c’è una pendenza naturale.
Si veda in particolare il rilievo dello stato dei luoghi preesistente di cui all’allegato 3) del fascicolo di parte resistente, dove sono indicate le quote dei terreni preesistenti.
la norma assunta violata ed il modo di misurazione dell’altezza massima del muro di cinta ex art. 873 quando i fondi sono a dislivello naturale
Deve ritenersi che il predetto muro di cinta non viola la misura massima di tre metri prevista dall’art. 878 c.c.-
La predetta disposizione invero prende in considerazione il muro di cinta allo scopo di escluderlo dalla misurazione delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., quando ne ricorrano le caratteristiche strutturali; ma nel caso di specie, non dibattendosi di distanze tra costruzioni, la questione controversa s’identificava esclusivamente nel rispetto del limite in altezza del muro di cinta.
Allo scopo, in conformità all’opinione espressa dalla difesa resistente, si deve aver riguardo, come base per la misurazione dell’altezza massima del muro di cinta, al livello del terreno confinante, ossia al terreno del proprietario che intende esercitare la facoltà ex art. 873 di recingere il proprio fondo.
In questo modo infatti anche al proprietario di un fondo sopraelevato si garantisce facoltà di veder protetto il proprio fondo fino all’altezza massima consentita in via generale dall’art. 873 c.c., solo superata la quale l’interesse del vicino a non subire un pregiudizio, di luce, aria e veduta, diviene meritevole di tutela.
Peraltro nel caso in esame la società resistente aveva creato un terrapieno artificiale per realizzare un piazzale, ma era stato arretrato di metri sei dal confine; la quota che costituiva la base per la misurazione in altezza del muro, dal lato della proprietà del resistente, era quindi quella naturale e non quella artificiale.
Solo in questo secondo caso la base della predetta misurazione non si sarebbe dovuta elevare, perché interveniva l’opera dell’uomo e la deroga all’art. 873 non si sarebbe potuta per questo di certo giustificare.
la mancata dimostrazione del mancato rispetto di un’altezza inferiore a quella ex art. 873 c.c. imposta dalla normativa secondaria urbanistica
E’ pur vero che il regolamento edilizio vigente – mostrando così di voler limitare in maniera più stringente per i privati l’attività edilizia in fatto di recinzioni murarie delle proprietà – impone anche un’altezza inferiore del muro di cinta: di metri 1,60 quando siano costruiti, come nel caso in esame, in mattone, calcestruzzo etc, insomma quando siano in muratura e ciechi.
Solo che, come osservava correttamente la difesa resistente, siffatta norma (art. 66 del regolamento edilizio comunale) non è invocabile al caso di specie perché si applica soltanto nelle zone residenziali; il muro infatti recinge un capannone industriale della società resistente e la zona in cui è ubicato non risulta una zona residenziale o urbana (o quanto meno tale risultato probatorio è emerso dalla sommaria istruttoria svolta ex art. 702 bis c.p.c).
Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente, ma si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche della limitata attività svolta.
P.T.M.
Il Tribunale decidendo sulle domande proposte con ricorso del 28-03-2012 dal sig. … nei confronti della … S.r.l., così provvede:
Rigetta le domande e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sopportate dalla resistente, che si liquidano in suo favore in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (costo del’accertamento tecnico preventivo a carico del ricorrente).
F.to il Giudice Dr. Claudio Casarano
FONTE
Scuotere la tovaglia dal balcone è reato?
Secondo la Cassazione non è integrata la fattispecie di getto pericoloso di cose ex art. 674 c.p. ma può scattare il risarcimento del danno
di Lucia Izzo – Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di delineare i contorni del reato di cui all’art. 674 del Codice penale, ossia il “getto pericoloso di cose”. La norma punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro, chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.
La Corte di Cassazione è intervenuta spesso sul tema, sanzionando le condotte dei condomini maleducati o incivili, responsabil del ripetuto “lancio” di oggetti di qualunque tipo, ad esempio rifiuti (tra cui anche bottiglie), mozziconi di sigaretta, o addirittura candeggina e rifiuti corrosivi (per approfondimenti: Condominio: gettare rifiuti dal balcone è reato).
Di tale reato contravvenzionale ha dovuto risponderne, inoltre, anche il condomino reo di aver innaffiato le piante facendo sversare l’acqua mista a terriccio negli appartamenti sottostanti o di aver, nell’intento di pulire il terrazzo dagli escrementi del proprio cane, fatto defluire gli stessi attraverso il foro di scarico nel fondo sottostante.
Tuttavia, la lista dei comportamenti di cui si macchiano i vicini “maleducati” è a dir poco infinita: tra le condotte fastidiose emerge, ad esempio, l’abitudine di scrollare al balcone la tovaglia dopo pranzo, facendo cadere di sotto briciole, resti di cibo ed altro.
Alcuni Tribunali italiani, da Mestre a Genova, hanno in passato considerato reato, ad esempio molestie e deturpazione, il comportamento di chi scuote la tovaglia o sbatte il tappeto direttamente sul balcone e, di conseguenza, facendo ricadere non solo briciole, ma anche polvere e resti di cibo, sui panni stesi dell’inquilino del piano di sotto oppure sul suo balcone, terrazzo o fondo.
Sulla perseguibilità penale di tale atteggiamento si è poi espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27625/2012, che ha valutato il comportamento di un condomino che aveva sbattuto più volte la tovaglia dalla propria finestra provocando la caduta di briciole nel giardinetto sottostante, di proprietà del vicino.
Per gli Ermellini scuotere tappeti e tovaglie dal balcone, facendo cadere briciole e polvere su finestre e terrazzi sottostanti, non integra la fattispecie penale di cui all’art. 674 c.p.: in tale circostanza, analizzata dalla Corte, il fatto di reato non sussiste poichè “lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice”.
La disposizione codicistica, infatti, prosegue la sentenza, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti. Al singolo condomino resta, tuttavia, aperta la possibilità di rivalersi in sede civile ed ottenere, qualora vi sia stato, il risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
FONTE
12 cose che il vicino di casa non può impedirti di fare
Condominio: i poteri del proprietario dell’appartamento che non possono incontrare ostacoli, divieti o preventive autorizzazioni da parte dell’assemblea.
Ciascuno è padrone di fare ciò che vuole dentro casa propria. Ma quando questa è strettamente collegata a quella di altre persone non è sempre facile stabilire dove finisce la sfera delle proprie libertà per lasciar spazio a quella altrui. Il caso emblematico è il condominio; non per nulla le cause in materia condominiale sono quelle che, dopo il luogo di lavoro e gli infortuni stradali, occupano maggiormente il lavoro dei nostri giudici. A regolare la vita dei proprietari degli appartamenti ci dovrebbe essere il regolamento di condominio, ma spesso si tratta di un documento asettico e sintetico, che si limita a ribadire gli obblighi previsti dal codice civile, obblighi che ancor più spesso sono del tutto ignoti a chi acquista casa. Ecco perché, in questa veloce scheda, tenendo conto delle controversie più frequenti, abbiamo voluto elencare 10 cose che il vicino di casa non può impedirti di fare perché glielo impedisce la legge o l’interpretazione dei giudici.
Indice
1 Usare l’ascensore come montacarichi
2 Condizionatore e antenna sulla facciata
3 Doppi infissi e inferriate
4 Sbattere i tappeti
5 Staccarti dal riscaldamento centralizzato
6 Costruire una veranda e chiudere il balcone
7 Portare il cane in ascensore
8 Vasi sul pianerottolo
9 Bicicletta sul terrazzo
10 Fare un barbecue (una volta ogni tanto)
11 Abbattere le barriere architettoniche
12 Sapere chi non paga il condominio
Usare l’ascensore come montacarichi
Se il regolamento di condominio non lo vieta espressamente e rispetti i limiti di carico previsti dal certificato rilasciato dalla ditta costruttrice, nessuno può impedirti di usare l’ascensore per portare mobili o altri oggetti pesanti come una televisione o una serie di valigie, anche se, per fare questo, devi tenere occupato l’impianto per qualche minuto in più del previsto. Il codice civile consente l’utilizzo dei beni comuni nei limiti della loro destinazione d’uso e purché non si impedisca agli altri condomini di fare altrettanto. Quindi, mi raccomando: in caso ti stia trasferendo o stia semplicemente facendo il trasloco per l’estate, non impegnare l’ascensore per mezz’ora di seguito, ma cerca di alternarti con gli eventuali altri condomini.
Condizionatore e antenna sulla facciata
Se non hai un balcone o questo non è sufficientemente grande, puoi usare la facciata dell’edificio per montare un condizionatore caldo/freddo. È però importante verificare prima che il regolamento non lo vieti e, nello stesso tempo, non pregiudichi la facciata dell’edificio (cosa che potrai verificare sulla base della visibilità dell’impianto, della sua dimensione, del colore, della presenza di altri apparecchi sulla facciata, nonché sulla qualità e pregio architettonico dell’edificio anche alla luce dei precedenti interventi già realizzati da altri condomini).
Stesso discorso per l’antenna. Anzi, se la vuoi detta tutta, la Cassazione ritiene l’antenna un vero e proprio diritto costituzionale perché fa parte della libertà di espressione e comunicazione che la televisione consente (leggi Regole per montare un’antenna).
Doppi infissi e inferriate
La sicurezza dei condomini viene prima dell’estetica e, se questa non è pregiudicata in modo molto evidente, è sempre consentito dotare il proprio appartamento di inferriate antiladri o doppi infissi per tutelarsi dal freddo. A dirlo è stato il Tribunale di Roma in una recente e interessante sentenza (leggi Inferriate su balconi e finestre: serve l’autorizzazione?). Naturalmente, come tutti gli interventi che interessano la parte esterna dell’immobile è sempre necessario coordinare l’esigenza del proprietario dell’appartamento con il decoro architettonico dell’edificio, evitando colori che cozzino o situazioni di particolare ingombro “visivo”.
Sbattere i tappeti
Quando si sbattono tappeti bisogna evitare di sporcare il piano di sotto, ma questo non significa – come molti credono – che l’attività in sé sia vietata e costituisca reato. Anche nel caso in cui delle molliche cadano sul terrazzo del proprietario dell’appartamento sottostante non può scattare il reato di getto di cose pericolose. Secondo la Cassazione, infatti [2], il condomino che scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante non risponde del reato di getto pericoloso di cose per impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice. Tale norma, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.
Staccarti dal riscaldamento centralizzato
Chiunque può staccarsi in qualsiasi momento dal riscaldamento centralizzato senza dover chiedere il permesso all’assemblea, la quale si può opporre solo se il distacco determina una disfunzione nel funzionamento dell’impianto (cosa poco probabile). Quindi chiunque può dotarsi di un impianto autonomo senza attendere il nulla osta dell’amministratore.
Costruire una veranda e chiudere il balcone
Se il Comune ti ha dato il permesso a costruire una veranda sul tuo balcone puoi iniziare a montarla senza attendere l’ok dell’assemblea. Sappi però che questa non deve pregiudicare le linee architettoniche dell’edificio e comportare un pericolo per la stabilità dell’intero immobile (cosa quest’ultima che certamente il tuo ingegnere avrà prima valutato). Chiaramente il vero problema, in questo caso, è proprio l’estetica del palazzo che, se anche non è un ostacolo preventivo, può però costituire – in caso di accertata lesione – una causa di demolizione della struttura. Ecco perché, anche se la legge non lo prescrive, farsi prima autorizzare dall’assemblea impedisce successive rimostranze e cambi di opinione.
Portare il cane in ascensore
Ritorniamo al problema dell’uso dell’ascensore. Poiché il regolamento di condominio non può mai vietarti di tenere animali in casa (salvo una clausola contraria votata all’unanimità), non può neanche proibirti di portarli in ascensore (sarebbe altrimenti una indiretta restrizione alla libertà di tenere cani, gatti e altri animali d’affezione). Ma se fido sporca, dotati sempre di sacchetto e paletta.
Sempre in tema di animali in casa, è annosa la questione se il cane abbia o meno il diritto di abbaiare. Per la giurisprudenza, l’animale è un essere senziente e non gli si può impedire di comunicare secondo le forme che gli ha concesso la natura («bau bau», «miao maio», «cip cip», ecc.). A impedire però che i guaiti del cane superino la normale tollerabilità deve essere il padrone, facendo in modo di non innervosire il quadrupede, non lasciarlo digiuno o solo in casa, ecc. Insomma, a leggere le sentenze dei giudici, sembrerebbe che, se il cane abbaia e dà fastidio la colpa non è dell’animale ma del padrone. Se si prova che l’animale è molesto se ne può chiedere l’allontanamento al giudice, nel caso con richiesta di provvedimento d’urgenza, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale .
Vasi sul pianerottolo
Il condomino dal pollice verde può collocare vasi e piante sul pianerottolo del proprio appartamento, benché condiviso con i proprietari dello stesso piano, facendo però attenzione a non occupare tutto lo spazio e a non impedire agli altri di fare altrettanto. Ovviamente la spesa resta a suo carico. Occhio ad eventuali divieti contenuti nel regolamento.
Bicicletta sul terrazzo
Il terrazzo condominiale (tecnicamente il lastrico solare) appartiene a tutti i condomini (salvo diversamente stabilito dall’atto di proprietà). Così ciascuno vi può collocare gli oggetti che meglio crede: un impianto fotovoltaico, l’antenna satellitare e la parabola, uno stenditoio, piante da fiori, un piccolo box come ripostiglio per gli oggetti di uso meno frequente, la bicicletta in attesa della stagione estiva.
Fare un barbecue (una volta ogni tanto)
La tolleranza dovrebbe essere la parola d’ordine in ogni condominio. Se non usassimo la tolleranza è vero che potremmo evitare ai nostri vicini tante condotte che, magari, ci danno fastidio; ma, allo stesso modo, loro potrebbero fare altrettanto e tante delle cose che facciamo quotidianamente darebbero vita a inutili litigi. Nelle guerre – è bene ricordarlo – a perdere sono entrambe le parti. Così il problema del barbecue: è vero che il fumo può essere molesto, ma è impossibile impedire che l’odore si propaghi attorno. Ora, se questo comportamento si ripete tutte le sere tanto da costringere il vicino a chiudere puntualmente le finestre è un conto, ma se è solo l’invidia di non avere amici a cena per festeggiare, allora il vicino farebbe bene a chiudere un occhio e una narice prima di armarsi (leggi Il vicino può impedirmi di fare il barbecue?).
Abbattere le barriere architettoniche
Se hai problemi di deambulazione, nessuno in condominio potrà vietarti di fare, a tue spese, le opere per eliminare le barriere architettoniche. Se qualcuno poi vorrà avvantaggiarsene, dovrà restituirti una parte della spesa che hai sostenuto.
Per addossare le spese al condominio è sufficiente la maggioranza semplice degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno il 50% del valore dell’edificio.
Sapere chi non paga il condominio
Siamo alle dolenti note: i morosi. È tuo diritto conoscere i loro nomi e l’amministratore o il diretto interessato non può impedirtelo rifugiandosi dietro la scusa della privacy.
note
[1] Cass. sent. n. 27625/2012.
FONTE