Un testo perfetto da rileggere prima di montare un nuovo video! đ
Nel mondo della produzione video, televisiva e cinematografica risulta assai frequente imbattersi in comuni errori di valutazione o considerazione nel campo del diritto dâautore, con particolare riferimento allâutilizzo delle musiche. Questa guida vuole essere un contributo per diradare alcuni dubbi diffusi e razionalizzare i problemi a cui solitamente un produttore video o un videomaker vanno incontro.
Nel seguito ci riferiremo sempre a un compositore associato alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) la cui opera musicale è stata depositata nel repertorio gestito dalla SIAE.
TERMINOLOGIA
Raccogliamo qui di seguito i principali termini relativi al diritto dâautore che sono connessi con lâuso della musica nelle produzioni video, televisive e cinematografiche.
- Diritto dâautore: è il diritto che riconosce al suo creatore la paternitĂ di unâopera dellâingegno quale espressione del lavoro intellettuale: si compone di un diritto morale e di un diritto patrimoniale.
- Diritto morale: rappresenta il legame indissolubile tra lâopera e il suo creatore e, in quanto tale, è inalienabile, indissolubile, irrinunciabile e indipendente dal mantenimento del diritto patrimoniale.
- Diritto patrimoniale: consiste nellâinsieme dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e attribuisce allâautore il diritto di godere dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento della sua opera. I diritti patrimoniali in campo musicale sono: il diritto di esecuzione musicale, il diritto di riproduzione meccanica e il diritto di sincronizzazione.
- Diritto di esecuzione musicale: riconosce allâautore un compenso economico in caso di esecuzione pubblica o emissione radiotelevisiva della sua opera musicale. LâentitĂ del compenso è stabilita da tariffari gestiti dalla SIAE che dipendono da vari fattori. Della riscossione di questo compenso si occupa la SIAE.
- Diritto di riproduzione meccanica: si applica ogniqualvolta unâopera musicale viene fissata su un supporto audiovisivo o multimediale destinato alla distribuzione pubblica. Anche in questo caso, lâentitĂ del compenso è stabilita dalla SIAE in base al tipo di produzione, alla tiratura e alla destinazione dâuso. Della riscossione di questo compenso si occupa la SIAE.
- Diritto di sincronizzazione: si applica quando unâopera musicale viene sincronizzata a un filmato. Generalmente è un diritto che gestisce direttamente lâautore o il suo editore. LâentitĂ del compenso è a completa discrezione dellâautore, in base alla natura, allâampiezza e alla finalitĂ del progetto: la piena libertĂ di contrattazione dellâautore può condurre questi, per la stessa opera utilizzata, a pretendere una somma elevata o a rinunciare completamente al compenso a seconda della natura del prodotto a cui la musica andrĂ sincronizzata. Della riscossione di questo compenso si occupa direttamente lâautore o il suo editore.
- Diritti connessi: benchĂŠ non si tratti di un vero e proprio diritto dâautore, è bene renderne comunque conto in questa guida perchĂŠ molto spesso rientra negli adempimenti che il produttore video deve ottemperare. I diritti connessi riguardano la tutela dellâinterpretazione di unâopera musicale da parte di un artista diverso dallâautore originale e la corrispondente fissazione da parte di un produttore fonografico. Nel caso si voglia utilizzare un brano musicale interpretato da un certo artista e fissato su supporto da un certo produttore fonografico, potrebbe essere necessario richiedere a questâultimo una licenza, dietro pagamento dei relativi compensi. Può capitare che i compensi dovuti al diritto connesso siano ricompresi in quelli dovuti al diritto di sincronizzazione. In tal caso, la licenza rilasciata dallâeditore coprirĂ entrambi, ma questa eventualitĂ va verificata caso per caso.
TIPI DI OPERE MUSICALI
Per avere un quadro completo di quali assolvimenti siano necessari da parte del produttore video è necessario specificare in quali tipologie di opere musicali ci si può imbattere. La seguente suddivisione tenta di classificare le opere musicali rispetto agli assolvimenti necessari per utilizzarle in un progetto video. Fatta questa premessa, le opere musicali si possono distinguere in:
- Pubblico dominio: sono tutte quelle opere composte da autori morti da oltre 70 anni (buona parte della musica classica, ad esempio) per le quali non è necessario pagare alcun compenso alla SIAE, fatti salvi i diritti connessi degli esecutori, spesso detenuti dai produttori fonografici. Se, ad esempio, abbiamo deciso di usare un estratto di una Sinfonia di Beethoven per un nostro progetto, dobbiamo sapere da quale esecuzione stiamo prelevando il materiale musicale (ad esempio, Berliner Philarmoniker diretti da Herbert von Karajan, edizioni Deutsch Grammophon). In questo caso, essendo la musica di pubblico dominio non dobbiamo corrispondere nulla come diritto dâautore, ma dovremmo verificare se è necessario corrispondere un compenso a chi detiene i diritti connessi degli esecutori (in genere, il produttore fonografico). Da questo punto di vista, pertanto, va chiarito lâequivoco che spesso si genera nel considerare la musica di pubblico dominio libera da qualsiasi forma di compenso.
- Royalty free: si tratta di brani che non vengono depositati nel repertorio di una societĂ di tutela del diritto dâautore (come la SIAE), quindi non generano compensi derivanti dal diritto di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica. Per quanto riguarda il diritto di sincronizzazione, questi brani sono spesso venduti singolarmente con una licenza apposita che ne consente lâuso limitatamente a un singolo progetto. Bisogna precisare che, in generale, è assai difficile trovare musiche che siano contemporaneamente gratuite e royalty free: lâuna caratteristica esclude lâaltra. Vale anche la pena prestare attenzione al fatto che si trovano librerie scaricabili in modo gratuito dalla rete, spesso da fonti illegali, e dichiarate come royalty free: lâuso di tali librerie apparentemente libero è invece proibito dallâassenza di una regolare licenza dâuso dei loro contenuti musicali.
- Musiche di repertorio: sono le musiche che fanno giĂ parte del repertorio musicale mondiale e, particolarmente, di quello tutelato dalla SIAE. Praticamente tutta la musica conosciuta tutelata dal normale diritto dâautore, che non sia ancora diventata di pubblico dominio, è considerata musica di repertorio. Lâuso di questa tipologia di opere per un progetto video è subordinato allâautorizzazione da parte dellâautore che, dietro opportuno compenso, ne concede il diritto di sincronizzazione. Questo diritto può anche essere negato nel caso lâautore non si dimostri interessato a voler associare la propria opera a uno specifico progetto. A seconda degli ambiti di applicazione, poi, saranno dovuti i diritti di esecuzione e di riproduzione. Per quanto riguarda i diritti connessi (quelli, cioè, dovuti agli artisti interpreti del brano musicale), essi sono nella gran parte dei casi automaticamente ricompresi nei diritti di sincronizzazione, ma è necessario che questo aspetto sia chiarito di volta in volta con lâautore del brano musicale o con il suo editore. Potrebbe infatti accadere che di uno stesso brano musicale (inteso come partitura scritta dal compositore) siano presenti piĂš interpretazioni da parte di artisti differenti e queste interpretazioni siano state fissate su supporto da differenti produttori fonografici. In tal caso potrebbe essere necessario richiedere separatamente la licenza per la sincronizzazione (allâeditore) e la licenza per lâuso dellâinterpretazione prescelta (al produttore fonografico).
- Musiche originali: valgono le stesse considerazioni fatte per le musiche di repertorio, considerando però che queste musiche vengono scritte dal compositore appositamente per il nostro progetto. Questo fatto comporta che il compenso di sincronizzazione viene ricompreso nel compenso assegnato al compositore per la scrittura delle musiche. Per quanto riguarda i diritti di esecuzione musicale e di riproduzione meccanica, valgono le stesse considerazioni fatte per la musica di repertorio, in quanto queste musiche sono originali solo relativamente al progetto attuale, ma diventano automaticamente di repertorio una volta utilizzate. Per fare un esempio, la celeberrima âOnce upon a time in Americaâ di Ennio Morricone era originale quando è stata usata nellâomonimo film, ma era considerata di repertorio quando la Beghelli ha deciso di usarla per una delle sue campagne pubblicitarie.
- Production Music: si tratta di opere musicali che rientrano pienamente nelle musiche di repertorio, ma i cui diritti di sincronizzazione vengono gestiti direttamente dalla SIAE con un apposito accordo tra autori ed editori. La nascita di Production Music è stata motivata dalla crescente necessitĂ di velocizzare e snellire le procedure e i costi necessari per la richiesta delle autorizzazioni allâuso di musiche di repertorio da parte degli autori o degli editori. Per questo motivo si sono costituite delle librerie musicali i cui diritti di sincronizzazione vengono gestiti direttamente dalla SIAE, compilando degli appositi moduli di dichiarazione delle opere musicali utilizzate. In questo modo si evita il rischio di vedersi negata lâautorizzazione allâuso di una musica e non si hanno sorprese sul compenso che si dovrĂ riconoscere per la sincronizzazione. La Production Music, infatti, ha tariffe stabilite conteggiate sul secondo di musica utilizzata. Inoltre, utilizzando un brano musicale tratto da una Production Music Library si è sempre certi di pagare sia i diritti di sincronizzazione, sia i diritti connessi in unâunica soluzione.
- Creative Commons: il discorso sui Creative Commons meriterebbe una trattazione a sĂŠ stante, ma è interessante capire in cosa consiste questa nuova forma di gestione del diritto dâauotre. Ciò che ci interessa maggiormente per questa trattazione è capire come i diritti relativi a opere Creative Commons interagiscono con quelli tradizionali, soprattutto con riferimento al ruolo di tutela operato dalla SIAE, e individuare in che modo le casistiche previste dal Creative Commons possono essere messe in corrispondenza con quelle della tradizionale tutela del diritto dâautore. La gestione dei Creative Commons si contrappone alla normale protezione del diritto dâautore (âall rights reservedâ, cioè tutti i diritti riservati) mediante politiche di âsome rights reservedâ (alcuni diritti riservati). Le condizioni tutelate dal Creative Commons sono quattro e possono essere combinate tra loro a piacimento dellâautore: attribuzione (attribution, BY), derivazione (share alike, SA), non a scopo commerciale (non-commercial, NC) e non derivazione (non-derivative, ND). In pratica è lâautore che decide, nel momento in cui concede unâopera in licenza, quanti e quali diritti vuole riservarsi sullâopera. La forma meno stringente di protezione è la licenza âAttributionâ (CC-BY) che riserva il diritto dellâautore di essere sempre citato come creatore dellâopera: in questo senso, possiamo pensare a unâopera di pubblico dominio. Ci sono poi licenze che proibiscono lâuso dellâopera a scopi commerciali (tutti i casi in cui si utilizza unâopera per trarne un profitto): in questi casi, la licenza prende lâattributo di âNon-Commercialâ (CC-BY-NC) e può essere necessario dover riconoscere un compenso allâautore nel caso in cui si voglia utilizzarla anche per questi scopi: in questo ambito, la forma piĂš vicina potrebbe essere quella della musica royalty free. In tutti i casi, comunque, la musica prodotta in ambito Creative Commons, non è tutelata nel repertorio SIAE per definizione: in conseguenza di ciò essa non genera proventi derivanti dalla pubblica esecuzione o dalla riproduzione meccanica, fatta eccezione per quelli derivanti dalla licenza ottenuta dallâautore (che comunque è equiparabile al diritto di sincronizzazione).
DIRITTI PATRIMONIALI NEL CASO DI PRODUZIONI VIDEO
Nel caso della produzione video, televisiva o cinematografica saranno corrisposti, a vari livelli, in momenti successivi ed eventualmente da parte di soggetti tra loro differenti, uno o piĂš dei diritti patrimoniali giĂ descritti. Prima di chiarire, con precisi esempi casistici, come avvenga il riconoscimento di questi diritti, vale la pena sottolineare che il diritto di sincronizzazione è sempre dovuto in virtĂš del fatto che viene utilizzata unâopera musicale per accrescere il valore complessivo dellâopera filmica. Questa inalienabilitĂ concettuale, tuttavia, viene controbilanciata dalla discrezionalitĂ dellâautore nel decidere quando e in che misura esigere i compensi derivanti da questo diritto. Tale facoltĂ , che resta sempre e comunque in mano allâautore, può spingersi fino al punto di pretendere, per la stessa opera musicale su progetti differenti, compensi anche molto distanti fra loro, esclusivamente in ragione delle differenti caratteristiche dei progetti implicati. Questo punto verrĂ chiarito nel dettaglio di ciascuna tipologia di progetto. Lâimpegno da parte del produttore di riconoscere il diritto di sincronizzazione allâautore delle musiche viene stipulato in appositi contratti tra le parti.
DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA
Per i film destinati alla circuitazione cinematografica, sono generalmente riconosciute tutte e tre le forme di diritto patrimoniale.
- diritto di sincronizzazione: deve essere pagato dalla produzione del filmato nel momento in cui lâautore rilascia la liberatoria sullâuso delle musiche, generalmente nella fase del ciclo produttivo in cui il regista o il montatore delle musiche ha deciso in modo definitivo quali opere utilizzare, e in ogni caso prima che il filmato venga stampato e distribuito nelle sale. Molto spesso un progetto cinematografico utilizza musiche originali appositamente scritte per il film: in tal caso, il compenso per la concessione del diritto di sincronizzazione viene ricompreso nel budget assegnato al compositore per comporre le musiche per il film;
- diritto di esecuzione musicale: viene pagato dai cinema in ragione dei biglietti di ingresso venduti;
- diritto di riproduzione meccanica: viene pagato dalla produzione cinematografica nel momento in cui viene effettuata la duplicazione della pellicola da distribuire nelle sale cinematografiche.
EMITTENZA TELEVISIVA
Per i filmati destinati al mercato televisivo, i diritti che dovranno certamente essere riconosciuti allâautore delle musiche utilizzate sono quelli di sincronizzazione e quelli di esecuzione musicale.
- diritto di sincronizzazione: deve essere pagato dalla produzione del filmato nel momento in cui lâautore rilascia la liberatoria sullâuso delle musiche, di solito quando il regista o il montatore delle musiche richiede al compositore le musiche piĂš idonee per il film. In ogni caso lâassolvimento prima che il filmato venga trasmesso;
- diritto di esecuzione musicale: viene pagato dallâemittente televisiva nella fase di rendicontazione della messa in onda del documentario.
DISTRIBUZIONE SUÂ CDÂ O DVD
Possiamo classificare in questa casistica tutti filmati realizzati per la distribuzione su supporto magnetico, che siano essi DVD video o CD Rom con contenuti multimediali. In questo caso, i diritti che dovranno essere riconosciuti allâautore delle musiche utilizzate sono quelli di sincronizzazione e quelli di riproduzione meccanica.
- diritto di sincronizzazione: come nel caso di filmato destinato allâemittenza televisiva, deve essere pagato dalla produzione nel momento in cui lâautore rilascia la liberatoria sullâuso delle musiche e in ogni caso prima che il filmato venga mandato in stampa;
- diritto di riproduzione meccanica: viene pagato dalla produzione tramite richiesta alla SIAE dei bollini da apporre su ciascuna copia dei DVD stampati.
SPOT PUBBLICITARI
Lo spot pubblicitario televisivo fa parte di una categoria particolare di prodotti video che non generano per lâautore delle musiche compensi derivanti dallâesecuzione musicale, anche se lo spot viene trasmesso su tutte le reti nazionali per decine di volte al giorno. Per questo motivo, gli unici diritti che il compositore vede riconoscersi sono quelli di sincronizzazione.
- diritto di sincronizzazione: viene pagato dalla produzione nel momento in cui lâautore rilascia la liberatoria sullâuso delle musiche e in ogni caso prima che lo spot venga trasmesso. La mancanza di diritti di esecuzione musicale fa sĂŹ che, per questa particolare tipologia di filmati, i diritti di sincronizzazione siano lâunica fonte di guadagno per lâautore delle musiche. In ragione di questo fatto, lâautore può esigere un compenso piĂš alto, ben motivato anche dalla natura strettamente commerciale dellâuso che si farĂ della propria opera, che generalmente prevede lâutilizzo della musica per un periodo di tempo stabilito.
SIGLE E FONDI TELEVISIVI
Sigle e fondi televisivi vengono conteggiati, rispetto al diritto dâautore, in modo singolare. A differenza degli spot che non generano diritti di esecuzione, le sigle producono diritti di esecuzione conteggiati a secondi e con un tetto massimo per ciascun semestre di rendicontazione. Ciò è motivato dalla estrema brevitĂ di queste composizioni (a volte anche di soli 7-8 secondi) e dalla relativamente alta frequenza di emissione settimanale. I sottofondi musicali, invece, generano per lâautore proventi proporzionali alla effettiva durata della musica trasmessa, senza alcun limite nei conteggi in fase di rendicontazione.
- diritto di sincronizzazione: una sigla o un fondo è solitamente frutto di una precisa commissione da parte della produzione, per cui il diritto di sincronizzazione, cosĂŹ come avviene per le musiche originali, viene ricompreso nel compenso riconosciuto al compositore per la creazione dellâopera musicale ed è comunque a carico della produzione televisiva;
- diritto di esecuzione musicale: viene rendicontato direttamente dellâemittente televisiva che conteggia quanti secondi di emissione ci sono stati, fino al raggiungimento del tetto massimo di unâora nel caso delle sigle o illimitatamente nel caso dei sottofondi musicali.
SITI WEB
Lâenorme diffusione nellâuso delle risorse di rete ha costretto la SIAE a predisporre apposite licenze studiate specificatamente per il web. PoichĂŠ le casistiche in questa situazione sono molto diversificate, bisogna valutare in quale tipologia di utilizzo si rientra prima di richiedere lâapposita licenza. Le discriminanti sono:
- sito personale o commerciale;
- numero di brani utilizzati;
- numero di visite mensili del sito o delle sue pagine;
- disponibilitĂ della musica in streaming e/o in downloading.
In base a queste variabili, il costo della licenza viene modulato dalla SIAE per adeguarsi nel miglior modo possibile alla vostra situazione reale. Ă impraticabile riassumere in poche righe tutte le casistiche possibili. Ci basterĂ dire che la SIAE ha predisposto unâapposita sezione del proprio sito dove provvedere alla formulazione della licenza migliore nel proprio caso mediante una specie di percorso guidato, rispondendo alle domande del quale, verrĂ predisposta la licenza necessaria.
Vista la mutevolezza dei contenuti sui siti web, la licenza può essere richiesta e rinnovata indipendentemente dal reale contenuto musicale. Questo vuol dire che il dettaglio sulle musiche realmente utilizzate nel sito (autori e titoli) dovrà essere comunicato successivamente tramite un report specifico entro la data del 31 gennaio di ogni anno.
Unâultima considerazione riguarda lâindipendenza tra la licenza SIAE (che copre la sola parte dei diritti di riproduzione musicale) e lâautorizzazione allâuso delle musiche, che invece rimane come al solito nelle mani di ciascun autore e che sarĂ rilasciata dietro la corresponsione dei diritti di sincronizzazione che i vari autori riterranno adeguati.
- diritto di sincronizzazione: viene pagato dal proprietario del sito web o dal professionista che si occupa del suo confezionamento (che ovviamente ne carica i relativi costi al committente) nel momento in cui lâautore rilascia la liberatoria sullâuso delle musiche e in ogni caso prima che la musica venga caricata sul sito;
- diritto di esecuzione musicale: viene assolto mediante la richiesta e il pagamento della licenza opportunamente modulata dalla SIAE per ciascun sito, in base a precisi criteri di valutazione, ed è dovuto dal proprietario del sito web.
FESTIVAL E CONCORSI
Questa categoria, in realtà , potrebbe essere ricompresa, a seconda delle circostanze, nelle precedenti che riguardano i film cinematografici, televisivi o destinati alla distribuzione in DVD. Quindi valgono le considerazioni già fatte precedentemente. Ciò che cambia in questo caso sono i presupposti con cui un progetto parte.
Ă possibile, infatti, che il compositore sia consapevole fin dallâinizio che la partecipazione ad un Festival possa rappresentare per tutti un momento di promozione delle proprie doti artistiche e professionali. Dunque, sulla scia di questa considerazione non è raro che il compositore rinunci a un compenso sui diritti di sincronizzazione, aspettando che magari il progetto susciti lâinteresse di un produttore o unâemittente televisiva che ne proponga la diffusione. In tal caso, lâassolvimento del diritto di sincronizzazione può considerarsi semplicemente ritardato allâeffettivo momento in cui il progetto viene distribuito su larga scala.
- diritto di sincronizzazione: lâassolvimento spetta sempre alla produzione, ma si verifica spesso un accordo tra le parti nel quale si aspetta lâesito del Festival per verificare quali canali di distribuzione si prospettano per il film prima di procedere a unâeffettiva regolarizzazione della licenza dâuso delle musiche;
- diritto di esecuzione musicale: trattandosi comunque di musiche depositate nel repertorio SIAE, lâassolvimento dei diritti di esecuzione musicale è comunque dovuto e spetta allâorganizzazione del festival provvedervi.