Condominio: per la telecamera sulle parti comuni l’unanimità non serve (02.09.2016)

Il Tribunale di Roma ricorda che il codice della privacy richiede il consenso espresso solo in caso di diffusione dei dati
di Valeria Zeppilli – Gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio sono stati finalmente normati dalla legge numero 220/2012 di riforma del condominio che, colmando un vuoto non indifferente, ha introdotto un nuovo articolo 1222-ter al codice civile.
Tale previsione sancisce che le delibere concernenti l’installazione di tali impianti all’interno del condominio necessitano della maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136, ovverosia di un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
E la giurisprudenza, come è ovvio che sia, si è subito adeguata.
Con la sentenza numero 3977/2015, ad esempio, il Tribunale di Roma ha infatti affermato che l’installazione delle telecamere, anche se effettuata da un solo condomino, non necessita dell’approvazione unanime di tutti gli altri e in forza di tale assunto ha respinto le doglianze avanzate in proposito da un altro condomino, che non gradiva la presenza di tali impianti.
Nel caso di specie, i sistemi di videosorveglianza (ben sei) non si indirizzavano su parti che potevano essere definite come rientranti nei concetti di domicilio e privata dimora: si trattava infatti del cortile del fabbricato e del relativo accesso, ovverosia di parti destinate all’utilizzo di un numero indeterminato di soggetti. Le finestre inquadrate, invece, erano solo quelle del condomino che aveva provveduto all’installazione.
In un simile contesto, quindi, neanche la privacy può giungere in aiuto. Peraltro, in forza delle previsioni di cui al codice del 2003,nelle ipotesi come quelle in esame il consenso espresso è necessario solo quando i dati raccolti sono destinati alla comunicazione. Nel caso di specie, invece, essi erano destinati a scopi di carattere meramente personale e la sua mancanza risultava quindi irrilevante.
L’attore si è quindi dovuto rassegnare, seppur con la magra consolazione di sbarazzarsi dei vasi del vicino che, riducendo gli spazi comuni condominiali, si ponevano in contrasto con il regolamento contrattuale.
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Condominio: installare una telecamera sul pianerottolo non è reato (05.09.2017)

Per la Cassazione, l’occhio elettronico puntato sul pianerottolo non viola la privacy in quanto luogo destinato ad essere usato da più persone
di Marina Crisafi – Non è reato installare una telecamera sul pianerottolo dell’edificio condominiale. Questo perché scale e pianerottoli in comune sono destinati ad essere utilizzati da più persone. Così ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 34151/2017 sotto allegata), rigettando il ricorso di un condomino (parte civile nel processo) che lamentava l’installazione di una telecamera, da parte del vicino, sul muro del pianerottolo condominiale.
La vicenda
Il tribunale in primo grado condannava l’uomo per il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615-bis c.p. per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, vicino alla porta d’ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente la porta della casa stessa, nonché “la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale”, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d’azione della telecamera.
In appello, la Corte assolveva l’uomo per insussistenza del fatto. Ad avviso del giudice di secondo grado, infatti, il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615-bis c.p.), e la telecamera “incriminata” aveva un raggio di ripresa che interessava soltanto l’uscio di casa dell’imputato e una porzione di pianerottolo, tant’è che neppure la rampa delle scale che portava al piano superiore era completamente ripresa.
Il vicino, costituitosi parte civile, non ci stava e adiva il Palazzaccio, lamentando l'”errore logico” in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, allorché aveva concluso che la telecamera non fosse in grado di riprendere la porta d’ingresso della sua abitazione, giacché i fotogrammi erano stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, mentre la telecamera era in grado di ruotare e riprendere così angoli differenti del pianerottolo. Lamentava inoltre che la Corte avesse mal interpretato l’art. 615-bis c.p., “in quanto il pianerottolo condominiale costituisce ‘appartenenza’ di un luogo di ‘privata dimora’ ai sensi dell’art. 614 c.p.”.
Ma per la quinta sezione penale della Corte suprema, il giudice d’appello ha ragione e il ricorso va rigettato.
Non regge infatti la tesi secondo cui la corte sarebbe caduta in “travisamento del materiale di prova”: lamentela solo assertiva e non supportata da altri elementi probatori, in grado di sovvertire il giudizio del giudice di merito.
Inoltre, ricordano da piazza Cavour, “l’art. 615-bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.; vale a dire, nell’abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre che nelle ‘appartenenze’ di essi”. Si tratta, dunque, “di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l’ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza”. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali, invece, “non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese”.
Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Cassazione, sentenza n. 34151/2017
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Cassazione: non è reato la telecamera puntata sulla strada che riprende i vicini (10.06.2019)

Per gli Ermellini le videoriprese del pubblico transito non sono di per sé illegittime se utilizzate per difendere beni primari (es. sicurezza e proprietà) e se i sistemi sono regolarmente segnalati
di Lucia Izzo – Il sistema di videosorveglianza che riprende il pubblico transito non può ritenersi di per sè illegittimo qualora sia utilizzato per difendere beni primari, come la sicurezza o la proprietà privata, e le telecamere siano regolarmente segnalate.
Non può dunque ritenersi integrato il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. poiché le libertà individuali vanno bilanciate con le esigenze di sicurezza sociale. Invece, se il proprietario delle telecamere rappresenta l’intenzione (peraltro attuata) di sporgere denuncia in relazione ai fatti illeciti emergenti dalle videoriprese, potrebbero al più ritenersi integrati i singoli reati di minaccia, di molestia, di ingiuria.
Trattasi, infatti, di un uso strumentale o molesto delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, attuato successivamente a tale azione e, dunque, estraneo allo schema legale della fattispecie di violenza privata.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 20527/2019 (qui sotto allegata) annullando, per insussistenza del fatto, la sentenza che aveva condannato due persone per il reato di violenza privata.
Il caso
La condotta era consistita nell’installare, sul muro perimetrale delle rispettive abitazioni, telecamere a snodo telecomandabile per ripresa visiva e sonora, orientate su zone e aree aperte al pubblico transito, “costringendo” gli abitanti della zona, e in particolare le costituite parti civili, a tollerare di essere costantemente osservati e controllati nell’espletamento delle loro attività lavorative e nei loro movimenti.
Controlli che venivano poi puntualmente riferiti e utilizzati per rimarcare la commissione di presunti illeciti (schiamazzi, parcheggio delle auto fuori dalle aree di sosta consentite, deiezioni animali abbandonante dinanzi al cancello delle abitazioni, e così via) che sarebbero stati perseguiti mediante esposti e denunce effettivamente poi inoltrati alle competenti autorità competenti.
Il reato di violenza privata
In Cassazione, tuttavia, si ritiene che la condotta non integri il reato di violenza privata il quale tutela la libertà psichica dell’individuo. In particolare, la fattispecie criminosa ha carattere generico e sussidiario rispetto ad altre figure in cui la violenza alle persone è elemento costitutivo del reato, sicchè, esso reprime genericamente fatti di coercizione non espressamente considerati da altre norme di legge.
Per consolidato orientamento di legittimità, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione e di azione della persona offesa (cfr., ex multis, Cass. n. 11522/2009) o che si risolve nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa, indipendentemente dall’esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico (cfr. Cass. 39941/2002).
Quindi, nel fatto tipico della norma incriminatrice non possono farsi rientrare tutti i comportamenti pure astrattamente condizionati da una condotta altrui, ma solo quelli che siano concretamente offensivi del bene giuridico protetto che, come visto, è la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, e tanto nel rispetto del principio di offensività, quale criterio interpretativo idoneo a escludere la tipicità dei fatti che risultino in concreto inoffensivi.
Riprendere il pubblico in transito non risulta in sé illecito
Nel caso di specie, la condotta contestata concerne, non l’acquisizione di immagini relative alla condotta tenuta da cittadini sulla pubblica via, ma il condizionamento esercitato su alcune persone (in particolare sulle costituite parti civili) dagli imputati, mediante la istallazione e l’utilizzo di immagini tratte dai filmati registrati dalle telecamere.
Tale condotta, secondo i giudici, non è configurabile come violenza privata e neppure è idonea a indurre la descritta coartazione negli abitanti della zona. In primis, si legge in sentenza, l’installazione di sistemi di videosorveglianza con riprese del pubblico transito non costituisce in sé un’attività illecita, né lo sono le concrete modalità di attuazione della condotta descritta in imputazione.
Neppure è ravvisabile, nel prospettato cambiamento di abitudini che si sarebbe registrato da parte di alcuni abitanti, l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 610 c.p.., trattandosi di condizionamenti minimi indotti dalle condotte de quibus, tali da non potersi considerare espressivi di una significativa costrizione della libertà di autodeterminazione.
Liceità dell’installazione di sistemi di videosorveglianza
La Cassazione si sofferma, inoltre, sulla necessità che il valore fondamentale della libertà individuale sia bilanciato con altri, come quello della sicurezza. In materia di riprese tramite strumenti di videosorveglianza, inoltre, è previsto che chiunque installi tale sistema debba provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all’area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.
La segnalazione deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell’area interessata, e in modo tale che risultino chiaramente visibili: se, per un verso, l’avvertimento della presenza del sistema di videosorveglianza può costituire un condizionamento della libertà di movimento del cittadino, d’altro canto, consente a quest’ultimo di determinarsi “cognita causa”, selezionando i comportamenti consequenziali da tenere. Nel caso di specie risultano rispettate le necessarie precauzioni e gli avvertimenti.
La pronuncia della Corte EDU
Nel sottolineare tale “delicato equilibrio di compromesso tra libertà individuali ed esigenze di sicurezza sociale”, la Cassazione richiama anche una recente pronuncia della Corte Edu (causa C-212/13): i giudici europei hanno precisato che la videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico, quella cioè installata dal privato e diretta al di fuori della sua sfera privata, non appare come un’attività esclusivamente personale o domestica.
Tuttavia, ciò, che in astratto è illegittimo, può essere considerato lecito se, secondo il giudice nazionale, nel caso concreto, vi sia un legittimo interesse del responsabile del trattamento alla protezione dei propri beni come la salute, la vita propria o della sua famiglia, la proprietà privata. La Corte ha precisato che, ricorrendo tali condizioni, è sufficiente l’informazione alle persone della presenza del predetto sistema.
Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione fattuale consegnata dalla sentenza impugnata, non può ragionevolmente escludersi che il sistema di videoripresa attuato dagli imputati fosse finalizzato proprio alla protezione degli indicati beni primari della sicurezza, della vita e della proprietà privata, essendo stata, peraltro, rispettata la prescrizione della preventiva informativa al pubblico.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente revoca anche delle statuizioni civili. Al più, le condotte dei ricorrenti che hanno “minacciato” e poi sporto denuncia per i fatti illeciti emergenti dalle videoriprese possono integrare i singoli reati di minaccia, di molestia, di ingiuria, ma non quello di violenza privata.
Scarica pdf Cassazione sentenza n. 20527/2019
FONTE


Telecamere in condominio: le regole del Garante privacy (15.12.2020)

Pubblicate le faq del Garante privacy sulle regole da rispettare in materia di videosorveglianza in condominio e non solo
Le regole sulle telecamere del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto le Faq (sotto allegate) e le relative risposte ai dubbi più frequenti sull’installazione di telecamere, dopo le novità introdotte dal Regolamento 2016/679.
Regole base della videosorveglianza
Nell’installare le telecamere per la videosorveglianza è necessario rispettare il “principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.”
La tutela dei dati è importante, non tuttavia è necessario richiedere la preventiva autorizzazione del Garante privacy. In base al principio di responsabilizzazione è il titolare del trattamento che deve valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenendo conto del contesto, delle finalità dello stesso e del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Costui inoltre deve valutare se sono presenti i presupposti necessari per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare a trattarli.
Valutazione di impatto ambientale che è richiesta quando sussiste la presenza di un rischio elevato per le persone fisiche, perché ad esempio vengono impiegati sistemi integrati o intelligenti, capaci di analizzare i comportamenti ed elaborarli. La valutazione di impatto è sempre richiesta “in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.”
Informativa per i soggetti video sorvegliati
I soggetti che transitano nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere informati del fatto che sono ripresi dalle telecamere, sia quando il titolare del trattamento dati è una persona privata che pubblica.
Detta informativa può essere fornita con un semplice cartello, che deve essere collocato prima dell’ingresso alla zona videosorvegliata, in modo che il soggetto, se vuole, può evitare di essere ripreso o adeguare il proprio comportamento. L’informativa deve infine rinviare “al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo.”
Conservazione delle immagini
I dati devono essere conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità previste. Spetta al titolare stabilire i termini di durata “tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche” a meno che non sia la legge a stabilire in casi determinati i tempi massimi di conservazione. Più lungo è il tempo della conservazione, soprattutto se superiore a 72 ore, tanto più argomentata deve essere l’analisi della legittimità dello scopo e della conservazione.
In ogni caso, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero esser cancellati dopo pochi giorni, se possibile ricorrendo a meccanismi automatici.
E’ possibile comunque prolungare la durata della conservazione se richiesto dall’autorità giudiziaria o dalle Forze di Polizia se i dati sono necessari ad un’indagine in corso.

Telecamere in condominio
Al condominio è dedicata espressamente la faq n. 11, secondo cui per installare le telecamere occorre rispettare le seguenti regole:
– per installarle serve la deliberazione dell’assemblea con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti;
– la loro presenza deve essere segnalata dalla presenza di cartelli;
– le immagini devono essere conservate per un periodo limitato (in genere non superiore ai 7 giorni).

Casi particolari di videosorveglianza
Nelle Faq vengono approfonditi casi particolari di videosorveglianza e le regole da rispettare in questi casi:
I datori di lavoro pubblici e privati possono installare sistemi di videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale.
I privati possono installare sistemi di videosorveglianza per monitorare la propria proprietà, ma l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato agli spazi di propria ed esclusiva pertinenza. Non possono essere riprese aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale, e parti comuni delle autorimesse, zone di pertinenza di soggetti terzi, aree pubbliche o di pubblico passaggio.
L’installazione di telecamere all’interno delle abitazioni private non è disciplinata dal Regolamento, ma se nell’abitazione sono presenti lavoratori domestici questi devono essere informati dal datore di lavoro. In ogni caso sono vietate le installazioni lesive della dignità della persona, i dati devono essere protetti, soprattutto se le telecamere sono connesse a Internet. I dati raccolti infine non si possono diffondere.
I Comuni possono utilizzare le telecamere per controllare le discariche di sostanze pericolose e le “eco piazzole” solo se non è possibile ricorrere a sistemi alternativi e comunque nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Occorre inoltre informare i soggetti che possono essere ripresi, anche con un cartello che deve rimandare al testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13 del Regolamento.
E’ possibile utilizzare le videoriprese per ricavare categorie particolari di dati e il trattamento è consentito solo se risulta applicabile una delle eccezioni di cui all’art. 9 del Regolamento. Un esempio è quello dell’ospedale che installa le telecamere per monitorare le condizioni di salute di un paziente. In questo caso occorre ridurre al minimo il rischio di acquisire immagini in grado di rivelare dati sensibili. Il trattamento di dati particolari richiede una vigilanza rafforzata e continua di alcuni obblighi come l’elevato livello di sicurezza e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, se necessaria.
I sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni inerenti le violazioni del codice della strada devono essere obbligatoriamente segnalate da un cartello/informativa e il sistema di rilevamento non deve riprendere o comunque deve mascherare il soggetto alla guida, i passeggeri e i pedoni. Queste immagini non devono essere inviate al proprietario del veicolo, ma costui deve fare domanda di accesso agli atti o chiederne copia.
Videosorveglianza e protezione dati
La normativa in materia di protezione dati non si applica nei seguenti casi:
trattamento di dati che non consentono d’identificare le persone, direttamente o indirettamente (riprese ad alta quota con l’uso di droni);
fotocamere false o spente perché non c’è trattamento di dati personali anche se in ambito lavorativo sono valide le garanzie previste dall’art. 4 della l. 300/1970;
videocamere integrate in un’automobile per fornire assistenza al parcheggio se costruite o regolate in modo da non raccogliere dati riferibili a persone fisiche (targhe o altri elementi con i quali è possibile identificare un passante).
FONTE