Per il tribunale di Agrigento, chi chiede gli alimenti deve provare l’impossibilità di soddisfare i propri bisogni primari ma anche le condizioni economiche dell’obbligato

di Annamaria Villafrate – Il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 1096/2020 (sotto allegata) respinge la richiesta alimentare prevista dall‘art. 433 e ss. c.c. avanzata da una mamma nei confronti del figlio. L’istante non è riuscita a dimostrare in modo rigoroso la sua impossibilità di procurarsi i mezzi primari di sostentamento così come le condizioni economiche e familiari del soggetto obbligato, prove indispensabili per riconoscere questa misura.

Obbligo alimentare del figlio

Una signora conviene in giudizio il figlio, perché soggetto obbligato ai sensi dell’art. 433 e ss. del codice civile a corrisponderle gli alimenti, chiedendo la corresponsione dell’assegno mensile di 500 euro. Parte attrice fa presente che dopo la morte della sorella, che le è stata di grande aiuto, ora versa in gravi difficoltà economiche. L’istante è infatti titolare della sola pensione sociale di 3688 euro annui e non può lavorare a causa delle gravi patologie da cui è affetta. Il figlio non si costituisce in giudizio.
La donna produce in giudizio la documentazione reddituale relativa agli anni 2013-2018 e quella medica che attesta la sua invalidità nella percentuale del 74% con conseguente incapacità lavorativa dal 74 al 99%. Dai documenti prodotti risulta che la stessa fino al 2018 ha in effetti percepito solo la pensione d’invalidità INPS pari a 3.688 euro annui.

Le difficoltà economiche non integrano lo stato di bisogno

Il Tribunale dopo aver analizzato la documentazione prodotta giunge precisa però che lo stato di bisogno non coincide con la difficoltà economica.
Come precisato dalla Cassazione n. 25248/2013 infatti “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 cod. civ., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”.

L’impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari va provata

Nel caso di specie la donna non ha fornito elementi da cui è possibile rilevare il suo stato di bisogno. Esso infatti non si può desumere dall’assenza di reddito, ma dalla situazione soggettiva nel suo complesso. L’istante infatti percepisce una pensione ed è titolare di un immobile sito nella stessa via in cui risiede. Non emerge inoltre in modo chiaro se la donna paga un canone di locazione e in che misura, così come non è chiaro a quali spese deve fare fronte per il suo sostentamento e a cui non riesce a fare fronte con la pensione.
Per quanto riguarda l’altro presupposto del diritto agli alimenti ossia l’impossibilità di procurarsi i mezzi necessari al proprio mantenimento, dovendo il soggetto richiedente dimostrare l’effettiva incapacità lavorativa per incapacità fisica, in effetti la richiedente ha dimostrato il suo stato di invalidità e la permanente riduzione della sua capacità lavorativa dal 74% al 99%.

Chi chiede gli alimenti deve provare le condizioni economiche dell’obbligato

Alla luce di queste considerazioni, anche adottando un approccio meno rigoroso, visto che comunque la donna ha fornito dati sufficienti per dimostrare la sua difficoltà a provvedere ai propri bisogni occorre tenere conto delle condizioni e della sfera soggettiva del soggetto obbligato.
Al riguardo la donna, dalle informazioni acquisite dal Consolato generale in Belgio, non è riuscita a fornire un riscontro dei redditi percepiti dal figlio. La stessa attrice nell’atto introduttivo ha dichiarato di non riuscire ad avere notizie sull’attività lavorativa svolta dal figlio, sulla composizione della sua famiglia e sul suo stato di salute.
Stante l’assenza di elementi, anche indiziari, sulla capacità del figlio che in effetti, dopo il padre, ormai deceduto, è il soggetto più prossimo a cui l’istante può chiedere gli alimenti, non è possibile riconoscere alla donna questo diritto.
Scarica pdf sentenza Tribunale Agrigento n. 1096-2019
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