Prima di esporre le linee guida ed eventuali disposizioni normative in merito agli hobbisti, bisogna prima chiarire chi può essere definito un hobbista. In linea di massima, possiamo definire come hobbista un soggetto che:
– Vende, scambia, espone creazioni fatte interamente a mano e che sono il frutto della propria creatività; il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00 (in alcune Regioni il limite è di € 100,00 se il prodotto viene venduto in appositi mercatini);
– Svolge tale attività in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
– Per tale attività non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l’importo di € 5.000,00.
L’attività hobbistica può essere definita come un’attività artigianale e commerciale, svolta in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi. Tale attività potrebbe rientrare nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/1986 (“Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”). L’attività è occasionale se non rientra nell’esercizio dell’arte o professione principale o nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Quindi, l’esercizio dell’attività hobbistica deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Ai sensi dell’art. 44 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, dal 1° Gennaio 2004 tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l’importo annuo è superiore ad € 5.000,00. Tuttavia, i contributi INPS devono essere calcolati solo sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro. Il reddito da lavoro autonomo occasionale è costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986). Se il committente è un soggetto con partita IVA, rientrano tra i compensi percepiti (e sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%) anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, ricollegabili alle prestazioni (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 21 Marzo 2003, n. 69/E). È bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l’esistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta caso per caso. Pertanto, ai fini del giusto inquadramento dell’attività svolta dall’hobbista, quest’ultimo dovrebbe contattare il proprio commercialista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale, valutando tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, potrà fornire allo stesso tutte le delucidazioni del caso.
Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l’hobbista non ha l’obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale. Al contrario, se la vendita avviene tra l’hobbista e un committente con partita IVA, in tal caso dovrebbe essere rilasciata dall’hobbista una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto. La prestazione occasionale per ogni singolo committente non può durare più di 30 giorni e deve mantenere sempre le caratteristiche di lavoro saltuario, amatoriale e senza organizzazione di mezzi.
All’hobbista viene anche data la possibilità di vendere le proprie creazioni in appositi mercatini, previo possesso di apposita documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine, ossia:
– Denunzia di inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d’arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo (il modello è reperibile presso la pro loco competente per il proprio Comune di residenza);
– Tesserino degli hobbisti (per il rilascio si rinvia alla normativa della propria Regione o Comune di appartenenza); il tesserino ha un costo che può variare in base alla Regione di appartenenza;
– Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni.
Gli hobbisti che vendono nei mercatini devono stare molto attenti ai limiti imposti dalle leggi Regionali. Ad esempio, in alcune Regioni può essere vietato esporre i prezzi delle proprie creazioni, in altre i prezzi possono essere esposti solo se, sommati tra loro, non superano l’importo di € 1.000,00, ecc. In alcune Regioni viene anche stabilito il numero massimo di mercatini ai quali l’hobbista può partecipare nell’arco temporale di un anno. Bisogna inoltre informarsi se bisogna anche pagare l’occupazione del suolo pubblico.
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