Il tribunale di Sulmona si pronuncia sull’acquisto per usucapione del comproprietario. Il possesso di un bene per mera tolleranza del comproprietario non porta all’usucapione
Il fatto: usucapione terreni ereditati
Con atto di citazione del 16 novembre 2016 Tizia conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sulmona, la sorella Caia, ed i suoi due figli asserendo che, in seguito alla morte del padre in data 02/02/1999 e della di lui sorella in data 12/04/2007, era divenuta erede legittima, unitamente alla germana Caia, succedendo, pro quota nel possesso dei beni ereditari, con effetto dall’apertura della successione ai sensi dell’art.1146 c.c.
Nel complesso dei beni ereditati rientravano due terreni agricoli, a cui Tizia, dal 2010 non aveva più accesso, a causa del comportamento assunto dalla sorella Caia, la quale aveva apposto un lucchetto sull’ingresso della recinzione senza darle in consegna copia delle chiavi, impedendole di fatto l’esercizio del diritto di possesso sui beni in comproprietà.
Nonostante la diffida dell’11/01/2010 formulata dal legale di parte attrice, Caia si rifiutava di consegnare copia della chiave del lucchetto eccependo l’esclusivo possesso degli immobili.
Dopo alcuni mesi, con atto notarile del 16/10/2010 Caia donava ai suoi due figli i suindicati terreni, dichiarando, a tal fine, di aver usucapito gli stessi, per possesso ultraventennale , pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/04/2017 Caia ed i suoi due figli Z e K si costituivano in giudizio eccependo che al momento dell’apertura della successione del padre prima, e della zia in secondo momento, i terreni agricoli in oggetto non erano ricompresi nell’asse ereditario dei medesimi, poichè nella esclusiva disponibilità di Caia, che ne aveva esercitato un possesso pacifico, indisturbato, e pubblico dal 1980 fino al 2010.
Nel periodo in questione, durante il quale ne aveva avuto il possesso animo domini, era stata l’unica ad occuparsi dei succitati terreni conferendo incarico a terzi di dissodare i due terreni dopo i periodi di riposo, ararli, falciare l’erba, tagliare le siepi, e farli recintare, senza mai ricevere alcun contributo né alcun tipo di contestazione da parte della sorella Tizia.
Mera tolleranza inidonea per usucapione
Ed ancora “Per determinare l’usucapione da parte dell’erede su un bene della comunione ereditaria, o su una porzione dello stesso, è necessario che questi possegga la cosa in modo esclusivo, non essendo, invece, sufficiente la mera astensione di altri soggetti dall’uso della stessa. Non può, pertanto, aversi usucapione ove l’erede, pur avendo goduto da solo di ampie porzioni del bene, (ciò nel caso in cui le dimensioni dell’immobile lo consentano), lo abbia fatto senza che il possesso uti condominus si sia convertito in un possesso uti dominus. L’erede, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto dunque ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
Beni ereditari e possesso esclusivo
Invero, nel caso di specie l’esame della documentazione acquisita in giudizio e le deposizione rese dai testi, avevano consentito di appurare che parte convenuta non aveva esercitato un possesso esclusivo per il tempo necessario, previsto dalla legge, sui beni oggetto di causa, e che negli stessi periodi indicati dalla convenuta, Tizia aveva esercitato il compossesso dei terreni in questione (testi di parte attrice riferivano di aver svolto attività di sfalcio sui terreni oggetto della controversia, dal 1997 fino al 2010).
Nessuno dei testi della convenuta era stato in grado di riferire con puntualità circa l’arco temporale, e le modalità, circostanziate e concordanti, attraverso le quali si sarebbe estrinsecato un possesso esclusivo della convenuta sui terreni con modalità incompatibili con il compossesso dell’attrice: le deposizione degli stessi si limitavano al solo lasso temporale intercorrente tra il 1980 ed il 1990.
In ordine all’assenza di contestazioni da parte dell’attrice veniva sottolineato che in occasione della recinzione dei predetti terreni, Tizia, per il tramite del proprio difensore con racc. del 18/01/2010, aveva contestato l’apposizione della stessa e chiesto la consegna della chiave del lucchetto. Richiesta inevasa “nonchè circostanza dimostrativa dell’intento della convenuta di estendere il possesso in termini esclusivi sul terreno in questione escludendo l’attrice dal compossesso, e comunque non utile, in ragione della breve durata rispetto alla notifica dell’atto di citazione, ai fini di un possesso esclusivo ad usucapionem“.
Il Tribunale di Sulmona nel precisare che “le riferite deposizioni dei testi di parte convenuta non superano la presunzione “iuris tantum” che ella abbia in ogni caso agito nella qualità e operato anche nell’interesse anche dell’attrice“, “sulla base delle dichiarazioni rese dai testi non possa ritenersi raggiunta la prova circa l’estensione del possesso in termini esclusivi della convenuta sui terreni in questione tale da ritenere provata la sussistenza di un possesso esclusivo, ultraventennale pacifico ed ininterrotto, esercitato in nomine proprio et animo domino, dalla convenuta con modalità incompatibili con il compossesso dell’attrice” dichiarava infondata l’eccezione di usucapione dei terreni agricoli e viceversa in accoglimento delle domande attoree, dichiarava la nullità del contratto di donazione per Notar del 16/10/2010, ordinando alla Conservatori dei Registri Immobiliari la cancellazione e/o rettifica della Trascrizione avente ad oggetto il trasferimento negoziale dei terreni, nonché l’immediata rimozione del lucchetto apposto sull’ingresso di recinzione o alla consegna della chiave.