Quando si pubblica un’opera letteraria, la prima preoccupazione, per molti, è quella di proteggere il proprio manoscritto dall’appropriazione indebita salvaguardando la paternità e i relativi diritti della proprietà intellettuale. Il diritto d’autore è, di fatto, riconosciuto in ogni nazione del mondo ed in Italia è sancito dalla legge del 22 aprile 1941 n. 633 che protegge tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Ma come riuscire a proteggere i diritti d’autore di un manoscritto inedito? La questione è piuttosto articolata, poiché nella realtà è davvero molto difficile che qualcuno tenti di “rubare” un’opera letteraria, soprattutto se si è scrittori emergenti. Anche l’editore più sfrontato, nel caso in cui si trovasse dinanzi al nuovo Dante, non avrebbe interesse all’appropriazione indebita dell’opera, ma non esiterebbe invece un attimo a proporre un contratto che vincoli a sé l’autore acquistando in toto i diritti del manoscritto.
Secondo la legge, i diritti d’autore vengono applicati all’opera in modo automatico alla creazione della stessa, senza operare nessuna formalità di tipo amministrativo e/o burocratico. In sede processuale, infatti, occorre dimostrare semplicemente di essere in possesso del manoscritto da tempo antecedente rispetto ad un altro autore.
Molto spesso, però, si avverte l’esigenza di una tutela che, usando un termine improprio, potremmo definire legale, ovvero essere in possesso di un documento o simile che attesti l’effettiva creazione e conseguente deposito dell’opera in una precisa data. Per rispondere a tale urgenza, esistono varie procedure da seguire e quasi tutte richiedono un piccolo o medio investimento anche in termini economici.
Ecco quali sono i metodi più usati per proteggere i diritti d’autore di un manoscritto:
– pubblicare l’intera opera. Ciò vale anche per pubblicazioni effettuate su giornali e siti web;
– depositare l’opera presso un notaio;
– inviare a se stesso il manoscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, così come chiarito nello studio 3154/2000 ed approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, è necessario che il timbro postale sia apposto direttamente sull’opera (contenuto) e non sulla busta (contenente);
– inviare una raccomandata al Presidente della Repubblica. L’ufficio di competenza, per legge, è obbligato a protocollare ogni documento ricevuto;
– registrare l’opera presso la Siae;
– utilizzare servizi a pagamento o gratuiti di deposito della propria opera come Copyzero.
Sebbene alcuni dei metodi su descritti per la protezione dei diritti d’autore siano discutibili, al momento attuale sono queste le prassi più note per chi intende tutelare la paternità della propria opera. E voi che metodi utilizzate per proteggere i vostri manoscritti? Ne conoscete altri oltre a quelli appena descritti? Fatecelo sapere!
FONTE


Documenti: come dare data certa?

Tale strumento è fondamentale per rendere una scrittura privata non autenticata certa e computabile riguardo a terzi
di Valeria Zeppilli – Talvolta, a fini probatori, risulta necessario dare a un documento una data certa.
Ma come è possibile dimostrare giuridicamente che un documento è stato con certezza formato o comunque sussisteva in una determinata data?
È chiaro che il problema si pone solo quando le firme non sono state autenticate.
Per tentare di risolverlo occorre guardare alla norma di legge che rende rilevante l’apposizione di una data certa nel nostro ordinamento.
L’articolo 2704 c.c.
Nel dettaglio, è l’articolo 2704 del codice civile che afferma che la data della scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata non è in generale certa e computabile riguardo ai terzi.
Essa lo diviene, infatti, solo in determinati casi, ovverosia, innanzitutto, dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o da quello della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore.
La certezza di un documento nei confronti dei terzi può subentrare poi il giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Particolare è il caso in cui la scrittura privata contenga dichiarazioni unilaterali che non sono destinate a una persona determinata: in tal caso il codice prevede che la sua data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
Registrazione
Lasciando da parte il caso di decesso o sopravvenuta impossibilità di uno dei sottoscrittori, il primo modo per dare data certa a un documento è quello di registrarlo, recandosi presso gli uffici del registro con tutta la documentazione richiesta e pagando la relativa imposta.
Riproduzione in atti pubblici
Un’altra modalità idonea a dare data certa a un documento è quella consistente nel riprodurlo in un atto pubblico presentandolo al notaio. In tal modo, infatti, esso potrà essere fatto valere nei confronti di persone estranee alla sua redazione.
Timbro dell’ufficio postale
Con una locuzione generica, il primo comma dell’articolo 2704 c.c. afferma, come visto, che la data di una scrittura non autenticata può divenire certa anche in forza di qualsiasi fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Tra tali fatti, uno la cui rilevanza è risultata lungamente controversa è l’apposizione del timbro postale.
Oggi può comunque pacificamente affermarsi che il timbro postale è idoneo a conferire a una scrittura carattere di certezza quando fa corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulta apposto.
Per la giurisprudenza, infatti, la timbratura eseguita in un pubblico ufficio è equivalente a un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (tra le numerose pronunce che si sono orientate in tal senso, cfr., recentemente, Cass. 6512/2016, ma anche Cass. 17335/2015).
In tal caso è della parte che contesta la certezza della data l’onere di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, fornendo la prova contraria e non necessariamente ricorrendo alla querela di falso (cfr. Cass. 13912/2007).
Diverso è invece il caso in cui il timbro è apposto su di un foglio non coincidente con quello in cui è riportata la scrittura: in tal caso esso non è infatti idoneo ad attribuire a quest’ultima certezza giuridica.
Fonte: www.StudioCataldi.it