Si può denunciare il padrone del cane che fa sempre rumore, abbaia e disturba i vicini di casa? Come può difendersi il proprietario?
Siamo alle solite: il cane del vicino abbaia e ti disturba. Non c’è edificio che non conosca questo problema. Problema di non facile soluzione. In primo luogo perché ogni animale ha il diritto di “parlare”, e quindi il cane di abbaiare. Sono esseri “senzienti” ha spiegato la Cassazione e non si può infliggere loro una sofferenza, come quella di chiudergli la bocca con una museruola anche quando sono a casa. Peraltro chiunque può tenere nel proprio appartamento un animale di compagnia: non può impedirlo neanche il regolamento condominiale (salvo sia stato approvato all’unanimità). Dall’altro, però, c’è la proprietà privata che va rispettata non solo in termini di intrusioni materiali, ma anche sonore. Non si può far rumore tanto da non consentire di riposare “il cervello” e il corpo. Proprio il riposo delle persone è tutelato dal codice penale: chi disturba la cosiddetta «quiete pubblica» commette reato. Ed allora, quando tutti i metodi di soluzione pacifica siano stati tentati, è normale chiedersi: se il cane abbaia è reato?
A dare una risposta chiara e netta è stata una sentenza della Cassazione pubblicata proprio in questi giorni [1]. Non è certo la prima e non sarà neanche l’ultima. A riprova di ciò vi è il gran numero di articoli presenti su questo stesso giornale in cui potrai trovare istruzioni e chiarimenti su come fare se il cane del vicino abbaia e provoca disturbo.
Dalla risposta al nostro iniziale quesito potrai comunque comprendere quando e se è possibile chiamare i carabinieri e sporgere denuncia qualora i continui guaiti del cane dell’appartamento vicino inibiscano il tuo sonno; oppure quando non ti resta altro da fare che chiamare il tuo avvocato per far causa al vicino indifferente.
Una cosa però è certa e possiamo anticiparla già in queste prime righe: la legge non definisce le “soglie” di tollerabilità del rumore prodotto dai privati, ancor meno quello degli animali. Questo significa addentrarsi in una difficile problematica che ha, come primo obiettivo, definire qual è il minimo di sopportazione richiesto – per pacifica convivenza – a ogni persona. Sopportazione che, comunque, dovrà anche tenere conto degli orari: ciò che è tollerabile a mezzogiorno non lo è a mezzanotte. Solo dopo di ciò potremo passare al successivo gradino e stabilire se il cane che abbaia è reato. Ma procediamo con ordine.
Soglia di tolleranza del cane che abbaia
Partiamo da una premessa: neanche dentro la propria casa si può pretendere il silenzio assoluto. Non almeno oggi. Il progresso ci ha offerto tante comodità: auto, aerei, ascensori, elettrodomestici, condizionatori, ecc., ma ne dobbiamo sopportare i pregi e i difetti. Tra questi sicuramente ci sono le conseguenze sonore. Di tanto prende atto il Codice civile [2] che fissa la regola in materia di rumori, applicabile a tutti i tipi di immissioni acustiche, anche quelle provenienti dall’ugola dei cani da appartamento: non si possono impedire i rumori che rientrano nella normale tollerabilità.
Cosa si intende per normale tollerabilità?
La legge non dice quale sia la normale tollerabilità di un rumore che deve essere per forza sopportata. E quindi non dice neanche quanto forte possa essere il guaito del cane prima che inizi a diventare “illegale”.
Tutto è rimesso alla valutazione pratica del giudice che deve tenere conto della situazione concreta e di una serie di variabili come:
- la ripetizione del rumore: una cosa è un cane che abbaia per pochi secondi, un’altra se invece lo fa tutto il giorno;
- l’orario dei rumori: è sicuramente tollerabile l’abbaiare del cane a mezzogiorno, magari mentre abbiamo gli elettrodomestici accesi e il rumore di fondo della strada copre il suo lamento; non lo è più durante la notte, dove basta un volo di zanzara a svegliarci;
- la collocazione dell’appartamento: il giudice deve valutare la tollerabilità del rumore sulla base di quanto possa essere avvertito dai vicini di casa. E ciò dipende anche dal “rumore di fondo”, quello che proviene dall’esterno, dalla strada, dal traffico, ecc. Il che significa che è più intollerabile il guaito di un cane di una casa in campagna che quello di un appartamento al centro della città;
- la dimensione del cane: è notorio che i cani di piccola taglia – così come del resto gli uomini – hanno una voce più flebile di quella dei più grandi. Un maltese non potrà disturbare il vicinato come invece potrebbe fare un pastore tedesco.
Tali elementi – valutabili non solo con perizie fonometriche, ma anche tramite eventuali testimoni – incidono sul convincimento del giudice per determinare se l’abbaiare del cane supera o meno la normale tollerabilità. Se la supera, è evidente che siamo dinanzi a un illecito. Non resta che definire “quale tipo di illecito” si verifica, se cioè sia di tipo civilistico (e, quindi, oltre all’ordine di interrompere la molestia, comporti anche il risarcimento del danno) o di tipo penale (e, quindi, oltre all’eventuale sequestro dell’animale, nel caso di pericolo di reiterazione del fatto, ci possa essere anche il reato).
Ecco che siamo arrivati al nocciolo della questione: quando il cane abbaia è reato?
Ma prima una premessa. L’articolo 1138 del codice civile impedisce di inserire nel regolamento il divieto di possedere o di detenere animali domestici, ma spesso la convivenza all’interno dei condomini non è facile e molte controversie riguardano il prolungato , e non impedito dai padroni , abbaiare dei cani, anche in tempo di notte.
In materia la giurisprudenza riconosce la responsabilità penale del padrone [3] se non regola gli strepiti del suo cane e se il rumore disturba una numero imprecisato di persone , mentre afferma che sussiste la sola responsabilità civile , se le emissioni rumorose superano il livello di normale tollerabilità, se lo stesso danneggia una sola persona.
Quando è reato il cane che abbaia
La Cassazione è intervenuta a definire i limiti dei confini tra illecito civile e quello penale. Premesso che – come abbiamo appena detto – l’illecito si configura solo quando il rumore supera la soglia della tollerabilità (calcolata secondo i parametri appena elencati), la linea di confine tra civile e penale non la fa l’entità del suono ma il numero di vittime. Tanto maggiore è il numero di persone svegliate dal cane che abbaia, tanto più siamo vicini al reato; se invece ad essere disturbati sono solo i proprietari degli appartamenti più prossimi a quello in cui vive l’animale, siamo nell’ambito del civile.
Del resto, la norma del codice penale tutela la quiete pubblica, ossia della collettività. E pertanto è necessario che la molestia si ripercuota su un numero indeterminato di persone e non su poche e individuabili. Scatta dunque l’assoluzione piena per il proprietario del cane che abbaia a tutte le ore del giorno e della notte, ma disturba solo l’inquilino del piano di sotto. Per stabilire la sussistenza o meno del reato il giudice deve accertarsi se i latrati dell’animale danno fastidio anche ad altri condomini, il che costituisce un aspetto imprescindibile della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Non basta che i rumori arrechino molestie a chi vive al piano di sotto o di sopra: l’illecito penale si configura soltanto quando la condotta addebitata è potenzialmente idonea ad arrecare disturbo a un numero indeterminato di persone, al di là della vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, e ciò dipende dal fatto che a sporgere la querela sia stata una sola persona.
Già in passato la Corte di Cassazione [4] ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che era stato condannato , in quanto non impediva, all’interno di un condominio, il continuo abbaiare, diurno e notturno, di un cane di grossa taglia, in quanto recava disturbo a quasi tutti i condomini ed ai soggetti abitanti negli immobili vicini. Invero gli abitanti della zona , in cui insisteva il condominio ospitante il cane molesto, avevano, in più occasioni, richiesto l’intervento della polizia municipale, provocandone numerosi accessi all’interno del condominio , al fine di porre fine allo stillicidio dei latrati.
A tal riguardo il giudice, per graduare la pena irrogata , enunciava la massima di esperienza relativa alla notevole diffusività nello spazio dell’abbaiare di un cane di grossa taglia, e sottolineava il ripetersi delle molestie e la noncuranza con la quale l’imputato aveva reagito ai richiami della polizia municipale. La sentenza n. 30643/2018 ha assolto i proprietari di un cane , di media taglia, lasciato sul balcone ad abbaiare di notte e che creava, in tal modo, disturbo agli occupanti del piano superiore. La Corte di Cassazione escludeva la sussistenza del reato perchè solo la parte offesa si era lamentata dell’abbaiare del cane, poiché le finestre delle sue camere da letto si affacciavano direttamente sulla terrazza dove stava il cane , mentre nessun altro condomino si era lamentato del rumore. A tal riguardo il giudice riteneva, senza motivo, che gli altri condòmini fossero reticenti e avessero effettuato degli aggiustamenti nelle loro deposizioni al fine di escludere la diffusività dei rumori.
Si può denunciare il proprietario del cane?
Alla luce di quanto abbiamo appena detto si può comprendere se e quando denunciare il proprietario del cane (non certo il cane): i rumori devono essere tali da poter essere percepiti almeno da gran parte dello stabile in cui si vive e/o da quelli dei palazzi limitrofi. Se non ci sono questi estremi difficilmente i carabinieri o la polizia arriveranno a stilare un verbale.
note
[1] Cass. sent. n. 17811/19 del 30.04.2019.
[2] Art. 844 cod. civ.
[3] Ai sensi dell’art. 659, primo comma, codice penale
[4] Cass. sent. n. 5800/2019.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 novembre 2018 – 30 aprile 2019, n. 17811
Presidente Di Nicola – Relatore Aceto
Ritenuto in fatto
1.La sig.ra Ka. St. ricorre per l’annullamento della sentenza del 09/05/2016 del Tribunale di Rimini che l’ha prosciolta dal reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché non punibile per particolare tenuità del fatto.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 659 cod. pen. e vizio di motivazione.
Considerato in diritto
2.Il ricorso è fondato.
3.Si imputa alla ricorrente di aver arrecato disturbo ai propri condomini a causa dell’abbaiare e dei latrati dei cani di sua proprietà.
3.1.Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del reato basandosi sulle dichiarazioni rese: a) dalla parte civile, Re. An., che aveva abitato nel piano sottostante a quello dell’imputata fino al novembre 2014 e che aveva affermato che la propria vita era divenuta insopportabile a causa dell’abbaiare e ululare dei cani, a qualunque ora del giorno e della notte, soprattutto quando erano lasciati soli; b) dall’amica di quest’ultima, Em. Gi., che nelle occasioni di visita alla Re. aveva confermato di aver sentito il latrare dei cani provenire dall’appartamento sovrastante; c) dal consulente di parte, ing. Stefano Costa, che, su incarico della parte civile, aveva misurato le immissioni sonore nell’appartamento di quest’ultima, rilevando il superamento della soglia della normale tollerabilità. In considerazione della non abitualità della condotta e della esiguità del danno, il Tribunale ha prosciolto l’imputata dal reato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
3.2.Il bene tutelato dall’art. 659 cod. pen. consiste nella quiete (o tranquillità) pubblica. Ha spiegato questa Cotte che «per la configurabilità del reato, è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone» (così Sez. 3, n. 3678 dell’1/12/2005, dep. il 31/01/2006, Giusti, Rv. 233290 con richiamo ad ulteriori precedenti; più recentemente lo stesso principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018, Ferri, Rv. 273216; Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510; Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, Iori, Rv. 251406; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007, Guzzi, Rv. 238814).
3.3.Tali principi sono noti al Tribunale che tuttavia, pur citando le numerose pronunce di questa Corte sul punto, non ne fa contraddittoriamente buon governo visto che, come esattamente osservato dalla ricorrente, non risulta che altre persone diverse dalla persona offesa siano state disturbate dall’abbaiare degli animali. La verifica di tale aspetto, imprescindibile per l’integrazione del reato, è totalmente negletto; né è dato sapere se la condotta dell’imputata fosse potenzialmente idonea ad arrecare disturbo alle occupazioni di persone diverse dall’inquilina del piano sottostante (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273216, secondo cui ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio; nello stesso senso, Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito, Rv. 257345, secondo cui perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio).
3.4.Si tratta di aspetti che, naturalmente, non possono essere assorbiti nella valutazione di esiguità del danno o del pericolo perché la non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone (come pure giustamente osservato dal Tribunale) la consumazione del fatto tipico sotto ogni profilo. In assenza di disturbo al riposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, la condotta non integra il reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché il fatto non è tipico.
3.5.Ne consegue che, questo essendo il fatto ed in assenza di ulteriori emergenze processuali, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
FONTE