Nell’ultimo numero di SOCREM Torino, si è parlato del lutto per la morte dell’animale domestico. Ma quando l’animale muore, ci sono anche aspetti pratici da affrontare per seppellirlo e occorre preoccuparsi di una serie di cose. Cosa si può (o non si può) fare?
Risponde Ferdinando Meregaglia – medico veterinario

Ognuno di noi può aver avuto il piacere di convivere con un animale d’affezione. In ragione della minor lunghezza della vita di quest’ultimo, il proprietario può dover affrontare, non solo da un punto di vista emotivo, il problema del distacco dalle spoglie.
Nelle società civili, come può considerarsi la nostra città di Torino, è vietato l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione impropria del corpo dell’animale (D.Lgs n. 36/2005). I trasgressori sono soggetti ad una severissima sanzione amministrativa.
Le spoglie del nostro cane o del nostro gatto, potranno, secondo le nostre preferenze, essere cremate o sepolte. Nel primo caso potremo optare per una cremazione singola con riconsegna, in un’urna sigillata, delle ceneri dell’animale, oppure per quella collettiva, decisamente meno dispendiosa, ma senza la possibilità di riacquisire i resti (il centro di cremazione rilascerà un certificato di smaltimento). Nel secondo caso potremo seppellire il corpo in un terreno di nostra proprietà (dopo accertamento che nel terreno non vi siano falde acquifere) oppure in un cimitero per animali (luogo che necessita di una autorizzazione delle autorità competenti).
Dopo il decesso, onde poter effettuare il trasporto del corpo dell’animale (in un sacco monouso porta salma), dovremo ottenere un certificato veterinario dichiarante la non contagiosità e radioattività del soggetto (il documento dovrà essere conservato dal proprietario almeno per due anni). Il detentore, qualora trattavasi di un cane o di un gatto provvisti di microchip, dovrà entro quindici giorni dal decesso (tempo variabile in ragione del comune di residenza), comunicare la morte dell’animale al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.
Qualora il proprietario avesse optato per la cremazione singola, egli potrà, nel rispetto delle normative vigenti, conservare, disperdere o sotterrare le ceneri. In quest’ultimo caso dovrà scegliere un’urna biodegradabile (il trasporto dell’urna è libero).
Nei casi di morte di uno dei nostri animali d’affezione, il vero problema, sarà ovviamente l’elaborazione del lutto che ci farà conoscere il dolore per la perdita del nostro compagno di vita.
FONTE: s o c r e m  n e w s  n u m e r o 3.2019


Posso seppellire il cane in giardino?

E’ consentito al proprietario di un animale d’affezione, seppellirlo nel giardino di casa dopo la sua morte? Sì, ecco però cosa si deve fare
E’ possibile seppellire il proprio cane nel giardino di casa?
La risposta è positiva, ma è necessario rispettare alcune regole fondamentali nel rispetto della salute e dell’incolumità pubblica e informarsi attentamente su quanto dispongono anche le leggi regionali in materia.

Il Regolamento CEE n. 1774 del 3 ottobre 2002

La prima norma a cui fare riferimento per capire se è possibile seppellire il proprio animale d’affezione in giardino è il regolamento Europeo n. 1774 del 2002 il quale, all’art 24 comma 1 lettera a dispone che “L’autorità competente può, se necessario, decidere che: a) gli animali da compagnia morti possono essere eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento.”
Dalla lettura della norma emerge che gli animali da compagnia possono essere sotterrati a condizione che vi sia un’autorità competente a decidere in merito. Quando muore un animale infatti, prima di prendere qualsiasi decisione sulla sua sepoltura, è necessario contattare il veterinario che deve certificare il decesso. Il certificato di morte, una volta formato, deve essere consegnato entro due settimane alla Asl, che è obbligata ad annotare il decesso nell’anagrafe specifica e disattivare il microchip.

Sepoltura in giardino: possibile se il veterinario certifica l’assenza di malattie

Nel momento in cui quindi, come anticipato, il padrone dell’animale decida di seppellire il cane nel giardino di casa o in un cimitero per animali, è necessario che il veterinario certifichi che la morte non sia la conseguenza di una malattia infettiva.
Il proprietario deve essere consapevole inoltre di dover rispettare anche quanto previsto dalle norme applicabili al sotterramento degli animali da compagnia contenute nel Regolamento UE n. 142 /2011, il quale prevede che i resti dell’animale devono essere sotterrati in terreno proprio a debita profondità, di modo che altri animali non possano disseppellirlo e a una distanza adeguata dai confini con altre proprietà, per evitare rischi per la salute degli animali, delle persone e per l’ambiente.
La legge italiana e in particolare il decreto legislativo n. 186 del 1 ottobre 2012, per chi non rispetta questo obbligo e decide di smaltire le carcasse degli animali domestici senza rispettare quanto previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009, all’art 3 comma 3 commina una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10.000 a 70.000 euro.

Per chi non ha il giardino, sepoltura o cremazione

Chi non ha la disponibilità di un giardino in cui poter seppellire l’amico di una vita deve affidarsi a un veterinario che provvederà alla cremazione dell’animale, senza che il padrone possa avere le ceneri dell’animale.
Chi poi non ha problemi di budget, può sempre rivolgesi a ditte private che si occupano di far cremare l’animale, spesso facendosi pagare piuttosto profumatamente, anche sul costo incidono molte variabili, come la dimensione del cadavere, la regione in cui avviene il decesso e la procedura di cremazione utilizzata.

E se il cane muore in un condominio?

La questione si fa decisamente più spinosa se il padrone del cane abita in un condominio e vuole sotterrare il corpo nel giardino condominiale. A parte il rispetto della procedura appena vista, che prevede il rilascio di un certificato veterinario che attesti l’assenza di malattie infettive, il proprietario del cane dovrà osservare quanto stabilito dal regolamento condominiale e appurare che la pratica, anche se regolare, sia accettata dagli altri condomini, che potrebbero esprimersi in senso contrario.
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