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Arriva l’estate, le “infradito” sono possibili al volante?

La legge lo permette ma in caso di incidente l’assicurazione potrebbe chiedere risarcimento
ROMA – Sole, caldo, voglia di mare, voglia di spiaggia ma se a fare il bagno si va in auto, attenzione alle calzature che si indossano. Dal 1993, è vero, non esistono più prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da utilizzare mentre ci si trova alla guida, in teoria quindi si potrebbero azionare i pedali addirittura a piedi nudi. Tuttavia, relativamente all’abbigliamento da indossare, il Codice della Strada stabilisce oggi una generale regola di buon senso che, in caso di incidente, rischia di trasformare per esempio le infradito in un elemento di colpa, con possibili conseguenze economiche per quel che riguarda il risarcimento dei danni.
Si vada con ordine. Guidare con le infradito quindi si può? Meglio sarebbe dire non è vietato. La risposta corretta la fornisce la Polizia di Stato sul suo sito internet: “Non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l’uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo né è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)”. L’ultima parte della frase, però, rende di dubbia interpretazione una risposta apparentemente chiara e certa, soprattutto se combinata con quanto prescritto agli articoli 140 e 141 del Codice della Strada. Il primo prescrive che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale”. Il secondo, al comma 2, recita: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita’ e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Le infradito, ma anche le ciabatte o le scarpe tacco 10 permettono di mantenere sempre il controllo dell’auto? La verità è che talvolta possono creare ostacoli nell’utilizzo dei pedali.
La sanzione da “infradito”, allora, è applicabile? In teoria no, e se fosse contestata la violazione degli articoli 140 e 141 del Codice della Strada, si potrebbe ricorrere al giudice di pace con ottime chances di vedersi accettare il ricorso e annullare la multa. Se, però, il verbale fosse redatto a seguito di un incidente stradale, allora si potrebbero passare dei guai economici, anche seri. Senza la stipula nel contratto RC Auto della clausola di rinuncia alla rivalsa, infatti, l’assicurazione potrebbe prendere spunto proprio dall’annotazione della Polizia sull’inadeguatezza delle calzature utilizzate per rivalersi per il pagamento di parte del risarcimento nei confronti dell’automobilista.
Per evitare il rischio di noie finanziarie e, soprattutto, per guidare in sicurezza il consiglio è, quindi, sedersi al volante con indosso un paio di scarpe comode, chiuse e senza tacco. Scalzi, infatti, il piede sudato per il caldo potrebbe scivolare pericolosamente dal pedale del freno. Un pericolo reale di impedimento nell’utilizzo del freno si riscontra anche se si calzano ciabatte, infradito o scarpe con tacco 10, che potrebbe incastrarsi sotto il pedale. E questo evento è stato in passato censurato dalla Cassazione con la sentenza n. 6401 del 24/5/78: “lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa”. Multa o meno, quindi, dal momento che incidenti del genere non sono infrequenti meglio tenere in auto un paio di scarpe comode di ricambio da utilizzare per la guida.
FONTE
Vedi anche questo  articolo sull’argomento.


Cellulare alla guida: multe fino a 2.588 euro  (Testo del 23.05.2019)

Lo prevede il testo unificato di riforma del Codice della Strada approvato dalla commissione trasporti alla Camera. Oltre alla multa, si rischia anche la sospensione della patente di guida
Il Codice della Strada si prepara a cambiare. La riforma potrebbe, infatti, giungere presto innanzi all’Aula di Montecitorio per l’approvazione. Dopo l’ok da parte della Commissione Trasporti alla Camera del testo unificato (qui sotto allegato), che ha riunito le varie proposte in materia, ci sarà tempo fino al 3 giugno per presentare emendamenti.
Tra le principali modifiche che la riforma punta a introdurre al Codice della Strada, emerge quella relativa all’inasprimento delle sanzioni per quanto riguarda l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici al volante.
Vietato usare smartphone, tablet e notebook al volante
Le innovazioni sul punto, dunque, incideranno sull’assetto attuale dell’art. 173 C.d.S (Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida), di cui dovrebbe restare inalterato il comma 1 che impone al titolare di patente di guida di usare gli occhiali o altri apparecchi qualora, in sede di rilascio o rinnovo della patente, gli sia stato prescritto di integrare, attraverso l’uso di tali dispositivi, le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali.
Il comma 2, invece, vieta al conducente di utilizzare apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore alla guida, ma il testo di riforma ritiene necessario precisare a chiare lettere che tra i dispositivi vietati rientrano anche “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.
Resterebbe, invece, consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive a entrambe le orecchie.
Si rammenta che all’applicazione delle suddette regole sfuggono i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di Polizia.
Cellulare alla guida? Multe salate e sospensione patente fino a tre mesi
La guerra all’uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici alla guida, di cui si fa portavoce il nuovo testo riformatore del C.d.S., passa anche e soprattutto attraverso l’inasprimento delle relative sanzioni per chi non rispetta il divieto.
Attualmente, chi viene beccato a usare il cellulare alla guida rischia una multa da 161 a 647 euro, a cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.
Il testo unificato, invece, prevede una multa assai più severa, che va da 422 a 1697 euro, a cui si accompagna fin da subito anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sette giorni a due mesi.
Niente sconti per i recidivi. A rischiare il trattamento sanzionatorio più gravoso di tutti, prevede il testo, saranno proprio i soggetti che commettono un’ulteriore violazione nel corso di un biennio: nei loro confronti potrebbe scattare una multa da 644 a 2.588 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
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Fino a 169 euro di multa per chi guida troppo piano

La condotta è sanzionata dall’art. 141 del codice della strada
di Marina Crisafi – Chi va piano va sano e va lontano dice il proverbio. Ma sulle strade non è proprio così. Se sfrecciare a bordo della propria auto superando i limiti di velocità consentiti è pericoloso e rigorosamente sanzionato, anche guidare troppo lentamente comporta dei rischi.
Multa per chi guida troppo piano quando scatta
Dopo aver stabilito le regole in materia di velocità sancendo l’obbligo del conducente di “dosare” l’andatura del veicolo alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, limitandola nei tratti a visibilità limitata, nelle curve, vicino alle scuole o ai luoghi frequentati da ragazzi (ecc.), vietando rigorosamente le gare di velocità, l’art. 141 del codice della strada precisa chiaramente che non si può guidare troppo piano.
Recita, infatti, il comma 6, che “il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione”.
All’osservanza di tale disposizioni, peraltro, sono tenuti anche i conducenti di animali da tiro, da soma e da sella.
A quanto ammonta la multa per chi guida troppo piano
È lo stesso art. 141, al comma, a prevedere una precisa sanzione per chi procede con estrema lentezza al volante.
La violazione dei limiti di velocità, per eccessiva lentezza della marcia, è punita infatti con una sanzione amministrativa da euro 41 a euro 169 (importi aggiornati a decorrere dal 1° gennaio 2017, in virtù del d.m. 20 dicembre 2016).
FONTE Studio Cataldi


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Perché non si dovrebbe mai guidare con meno di un quarto di carburante?
Le spie del carburante utilizzano la tecnologia relativamente semplice. Il livello del serbatoio è misurato da un galleggiante e non è precisissimo come indicatore. Conviene viaggiare per molto tempo con la spia della riserva accesa?
Fai parte di quella categoria di automobilisti che ama giocare con l’indicatore del livello di carburante della vostra auto? Se è così, non siete sulla buona strada. In un sondaggio effettuato da una società di assicurazioni è emerso che ogni anno 827.000 automobilisti ignorano il bagliore della spia del carburante: un quarto dei conducenti credono di poter percorrere almeno altri 40 miglia da quando la luce si è accesa. I maggiori colpevoli sono gli uomini che tendono a credere che la vettura abbia ancora abbastanza carburante per percorrere altri km mentre le donne sono molto più prudenti. Rimanere a corto di carburante potrebbe essere molto imbarazzante nel caso ci sia bisogno di dover fare una chiamata alle autorità o barcamenarsi in una scarpinata solitaria fino alla stazione di benzina più vicina.
Ma quali sono i rischi e se si è lontani da un piazzale, qual è il modo migliore per conservare le ultime gocce di benzina? La prima cosa da capire è che gli indicatori di carburante non sono strumenti precisi anche nelle macchine più moderne e sgargianti. La tecnologia è relativamente semplice: il livello nel serbatoio è misurato da un galleggiante che trasmette attraverso uno strumento in formato elettronico o con l’uso di strisce metalliche e bobine. Ciò spiega perché il livello della benzina nel serbatoio può aumentare o diminuire a seconda se l’auto è in pendenza. Esaurire la benzina può causare un sacco di danni alle automobili e al portafoglio. Un altro capitolo importante da affrontare è quello che riguarda il servosterzo e i freni. In caso di poca benzina i freni potrebbero richiedere molta più pressione e il volante potrebbe diventare più pesante.
Ray Sparrow, meccanico 40enne di Salisbury, ha parlato al Daily Mail dei problemi che si potrebbero verificare a causa della mancanza di carburante nel serbatoio: “Essere a corto può causare molti danni ai motori diesel. Le fatture possono essere di migliaia di euro e questo può essere una buona notizia per i meccanici, non per gli automobilisti. Anche i freni potrebbero essere sollecitati eccessivamente e il volante potrebbe diventare pesantissimo. Non ha senso risparmiare 20 £ oggi e spenderne £ 2.000 domani”. A questo punto la domanda è una sola: conviene viaggiare con la spia della riserva accesa o bisogna fermarsi prima e rifornirsi?
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Attenti al clacson “facile”: si rischia una sanzione fino a 168 euro

L’uso del clacson è consentito solo in casi specifici ed eccezionali, con limiti diversi nei centri abitati e in quelli non abitati
Molti automobilisti hanno il vizio di sfogare il proprio nervosismo in auto suonando il clacson un po’ troppo spesso e dimenticando che, in realtà, l’utilizzo di tale strumento è concesso solo in caso di reale necessità.
L’articolo 156 del codice della strada, infatti, chiarisce espressamente che il clacson può essere utilizzato esclusivamente per fini di sicurezza stradale e con la massima moderazione. La segnalazione acustica, inoltre, deve essere la più breve possibile.
Più precisamente occorre distinguere due casi: quello in cui si stia circolando fuori dai centri abitati da quello in cui si stia circolando all’interno delle città.
Nel primo caso, il nostro ordinamento consente l’utilizzo del clacson ogni volta che le condizioni ambientali o del traffico lo rendano necessario al fine di evitare incidenti, in particolare mentre si è in procinto di eseguire un sorpasso.
Il codice della strada precisa anche che nelle ore notturne o di giorno, in caso di necessità, il predetto fine può essere perseguito azionando a breve intermittenza gli abbaglianti e purché tale operazione non risulti vietata.
All’interno dei centri abitati le cose cambiano e i limiti all’utilizzo del clacson sono ancora più stringenti: le segnalazioni acustiche, infatti, sono vietate salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.
Anche in città nelle ore notturne è in alternativa consentito azionare gli abbaglianti a breve intermittenza.
Le conseguenze che si rischia di subire se non si tiene adeguatamente conto di tali disposizioni e si continua ad utilizzare in maniera impropria il clacson (magari solo perché il veicolo fermo al semaforo indugia qualche secondo prima di ripartire) possono essere anche di un certo rilievo: la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada per violazione dell’articolo 156, infatti, è quella del pagamento di una somma di importo compreso tra 41 euro e 168 euro.
Senza considerare che in alcuni casi certi automobilisti hanno subito condanne per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (cfr. Pretura di Bobbio 8 novembre 1980) e per molestie (cfr. Cassazione penale 23 gennaio 1990) proprio perché utilizzavano il clacson in maniera inappropriata.
Resta in ogni caso “salva” l’ipotesi in cui nel veicolo siano trasportati feriti o ammalati gravi: il codice della strada in una simile evenienza è ovviamente più clemente!
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Insulti alla guida: non più reato ma si rischia una contravvenzione

L’ingiuria al volante, dopo la depenalizzazione, fa comunque scattare una sanzione amministrativa fino a ottomila euro
Quando si è alla guida basta poco per tramutare il nervosismo in una reazione “verbalmente” violenta nei confronti degli altri utenti della strada. Non è affatto raro tra gli automobilisti rivolgersi epiteti e gesti inequivocabili: secondo un’indagine che Facile.it ha commissionato a mUp Research, il numero degli automobilisti coinvolti nelle liti su strada sfiora i 20,9 milioni, mentre chi ha discusso lo ha fatto mediamente per 2,5 volte facendo scaturire in totale quasi 51 milioni di litigi.
Basta poco per far scattare il gestaccio o la parolaccia e gli eventi che fanno spazientire sono tra i più disparati: per il 32% degli intervistati a far “scattare la scintilla” è il mancato rispetto della precedenza, oppure le manovre rischiose e pericolose messe in atto dagli altri utenti della strada, come rivela il 27% degli intervistati. Anche i pedoni imprudenti e distratti contribuiscono a spazientire gli automobilisti, magari attraversando la strada senza guardare, come indica il 25% del campione.
A queste cause scatenanti se ne aggiungono molte altre, ad esempio parcheggi in doppia fila o un veicolo che ostruisce la carreggiata, sorpasso a destra, insulti ricevuti, uso del clacson a sproposito e anche l’occupazione di un parcheggio per cui si era in attesa.
Una ricerca effettuata un paio d’anni fa dal Centro Studi e Documentazione Direct Line, la maggiore compagnia assicurativa online, ha chiesto direttamente agli italiani contro chi viene sfogato lo stress da volante e come si reagisce in caso di insulti.
Dall’indagine appare evidente come la tendenza comune sia quella di rivolgersi direttamente al conducente: il 67% degli intervistati rivela di essere stato oggetto diretto di insulti da parte di altri automobilisti, mentre un 28% evidenzia commenti rivolti a coloro che hanno concesso la patente (“ma chi ti ha dato la patente!”) e un 11% conferma che anche mamme e sorelle sono spesso prese di mira dai guidatori arrabbiati.
Per quanto riguarda, invece, la risposta all’insulto, il 53% degli intervistati sostiene di reagire con indifferenza e non rispondere alle provocazioni, mentre il 47% rivela come sia difficile rimanere impassibili e sceglie di rispondere per le rime.
Ciononostante, è errato pensare che questo malcostume sia in realtà una pratica civile e tollerabile. Non di rado, infatti, l’insulto al volante ha raggiunto le aule dei Tribunali e addirittura quelle della Corte di Cassazione. Il reato ascritto all’insultatore è quello d’ingiuria, recentemente depenalizzato come illecito amministrativo, che tuttavia è idoneo a far scattare una sostanziosa multa a carico del colpevole.
Al’art. 4 del D.Lgs. 7/2016, il legislatore ha previsto che “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila” chi “offende l’onore o il decoro di una persona presente”.
Tuttavia, prosegue la legge “se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori” aggiungendo che non è sanzionabile chi ha commesso il fatto “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Meglio fare attenzione quindi, cercando di mantenere la calma, perché un “vaffa” o un “dito medio” potrebbero costare davvero caro.
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Se guidi col braccio fuori dal finestrino rischi la multa

Oltre che pericoloso per l’incolumità di chi lo tiene, tale comportamento è indirettamente sanzionato dal codice della strada
Più di una volta, la cronaca ci ha raccontato di incidenti avvenuti perché il conducente di un’auto, viaggiando con il braccio teso fuori dal finestrino, è stato colpito da un altro mezzo. Alcuni se la sono cavata con una semplice frattura, per altri recuperare l’utilizzo dell’arto è stato impossibile.
Si tratta di un comportamento purtroppo assai diffuso tra gli automobilisti ma davvero molto pericoloso.
Se il buon senso e le esperienze di altri conducenti non bastano a far desistere dal viaggiare con il braccio teso verso l’esterno, sperando, non so, di trovare refrigerio, diamo un’occhiata alle norme del codice della strada: ci accorgeremo che un simile comportamento, oltre che rischioso e sconveniente, è anche vietato. Seppur indirettamente.
Nessuna norma, infatti, proibisce di guidare tenendo questo atteggiamento in maniera esplicita ma, cercando tra i diversi articoli del codice della strada possiamo ricavare un divieto implicito.
Si guardi, innanzitutto, all’articolo 140 che pone un principio generale in materia di circolazione sancendo che tutti gli utenti della strada devono tenere un comportamento tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in ogni caso idoneo a salvaguardare la sicurezza stradale.
Più specifico è l’articolo 141.
Esso, nel dettare le norme di comportamento in materia di velocità, al comma due sancisce che il conducente deve in primo luogo mantenere sempre il controllo del proprio veicolo. In secondo luogo deve essere in grado di porre in essere tutte le manovre che siano necessarie in condizione di sicurezza.
È evidente che viaggiare con il braccio sinistro teso fuori dal finestrino potrebbe ostacolare lo svolgimento di manovre di emergenza fino a far perdere all’automobilista il controllo del proprio veicolo alla prima difficoltà.
Proprio per la violazione di tale norma, il rischio è quello di trovarsi costretti a pagare, a titolo di sanzione amministrativa, una somma compresa tra 41 e 168 euro.
E che dire dell’articolo 169? Esso, seppur con specifico riferimento alle possibilità di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, si apre affermando che il conducente, in tutti i veicoli a motore, deve avere la più ampia libertà di movimento al fine di porre in essere le manovre necessarie per la guida.
Infine guardiamo all’articolo 173: anche questa norma fa un (non troppo implicito) rinvio alla necessità per il conducente di apprestarsi alla guida con entrambe le mani, in quanto, nel disciplinare l’utilizzo di apparecchi radiotelefonici, considera legittimo l’utilizzo di strumenti a viva voce o dotati di auricolare al ricorrere di due requisiti: che il conducente abbia adeguate capacità uditive e che tali apparecchi non richiedano, per il loro funzionamento, l’utilizzo delle mani.
Ora che è arrivata l’estate, il consiglio, insomma, è questo: il braccio è meglio tenerlo dentro l’abitacolo e le mani entrambe sul volante!!
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È reato tagliare la strada a un’altra auto per costringerla a fermarsi

Integrato il reato di violenza privata a carico dell’automobilista che costringe un altro ad accostare o a cambiare direzione di marcia per evitarlo
Chi taglia la strada a un’altra auto per costringerla a fermarsi o a cambiare direzione di marcia, commette reato. Ad affermarlo è la Corte d’Appello di Taranto con una recente sentenza (n. 702/2015 qui sotto allegata), confermando la condanna nei confronti di un automobilista per il reato di violenza privata per aver affiancato e stretto un furgone verso il ciglio destro della carreggiata, costringendo il suo conducente a fermarsi in una piazzola di sosta, con il fine di aggredirlo.
A nulla valgono le doglianze della difesa dell’automobilista che sosteneva, tra l’altro, l’insussistenza del reato ex art. 610 c.p., in quanto come sostenuto dallo stesso denunciante, l’uomo aveva semplicemente aderito alla richiesta dell’imputato di accostare e fermarsi.
Per la Corte d’Appello, invece, non ci sono dubbi sulla configurabilità della violenza privata, visto, tra l’altro, che il conducente del furgone si era fermato per evitare ulteriori conseguenze, data la condotta manifestamente violenta e minacciosa dell’imputato. Inoltre, affermano i giudici tarantini, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia, “integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un’altra autovettura, costringa il conducente di quest’ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione” (cfr. Cass. n. 44016/2010).
Inevitabile pertanto la conferma della pronuncia impugnata che è corretta anche sotto il profilo sanzionatorio. L’uomo quindi dovrà scontare quasi 3 anni di carcere oltre a pagare la multa, i danni e le spese processuali.
Corte d’Appello di Taranto, sentenza n. 702/2015
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Chi è alla guida può telefonare se indossa gli auricolari? Vediamo cosa prevede il codice della strada

I divieti e le eccezioni di cui all’art. 173 CDS
Sappiamo tutti che l’uso del cellulare alla guida è “off-limit”. Ma che dire se si vogliono utilizzare le cuffie o degli auricolari?
L’art. 173 del codice della strada parla chiaro: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi”.
La stessa norma dispone però che “È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).”
In sostanza se si ha la necessità di telefonare mentre si è alla guida, gli unici due modi possibili per provvedervi sono quelli di avvalersi di un sistema di viva voce oppure di utilizzare un solo auricolare.
Il legislatore ha voluto evitare che l’uso di auricolari su entrambe le orecchie possano impedire all’automobilista di udire rumori importanti, come quelli dei clacson, delle autoambulanze, della polizia.
Per la stessa ragione, la citata norma consente di fare uso dell’auricolare solo chi ha adeguate capacità uditive in entrambe le orecchie.
La garanzia dell’attenzione alla guida in ogni caso è norma fondamentale che vale non solo quando si è alla guida di un auto ma anche quando si è in sella a una bicicletta.
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