Lavori in casa: 58 opere per cui non serve l’autorizzazione (Testo del 17.09.2018)

Glossario unico per l’edilizia libera con vista sul passato. L’elenco delle 58 opere in casa per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione è entrato in vigore il 23 aprile 2018. Ma i suoi effetti sono proiettati all’indietro e riguardano tutti gli interventi che ricadono sotto l’ombrello del Dpr 380/2001, il Testo unico dell’edilizia entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e poi, negli anni, modificato decine di volte.
È questo il principio più importante cristallizzato dalla giurisprudenza amministrativa in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamente, si chiamano «titoli abilitativi»: le autorizzazioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.
LA MAPPA INTERATTIVA DEGLI INTERVENTI SENZA AUTORIZZAZIONE
Per porre un rimedio alle ambiguità del Testo unico edilizia e al fatto che, in molti casi, i comuni azzardavano interpretazioni contrastanti, chiedendo permessi diversi per lo stesso intervento, il precedente governo ha avviato un’opera di chiarimento, per dire esattamente cosa è possibile fare nei diversi casi. Il primo capitolo di questo lavoro è il glossario unico per l’edilizia libera (decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018), in vigore dal 23 aprile.
Il Tar Lazio, con al sentenza 7014 del 22 giugno, ha però chiarito un punto rilevante. Nella decisione veniva analizzato il caso di una pergotenda, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, della quale era stata ordinata la demolizione a ottobre del 2016. Per qualificare quell’intervento si può però utilizzare l’elenco in vigore da aprile 2018, considerandolo «comunque applicabile alla presente fattispecie». Il motivo è che si tratta di «un elenco di natura interpretativa» che serve a fare luce su norme già esistenti e quindi, in qualche modo, ha effetti anche sul passato. Un passato piuttosto lungo, dal momento che il Testo unico in materia di edilizia è in vigore dal 2002, sebbene sia stato modificato in maniera sostanziale nel corso degli anni.
Non è la sola conclusione rilevante raggiunta dai giudici. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2715 di maggio del 2018, ha infatti spiegato che, nonostante l’azione di semplificazione del glossario, resta ancora spazio per una certa dose di incertezza nel realizzare alcuni interventi. Anche in questo caso si parlava di una tettoia, realizzata su un terrazzo di un’abitazione senza avere il permesso e, quindi, contestata dal Comune. Il problema è che una copertura leggera può essere realizzata senza permessi, mentre una tettoia di «particolari dimensioni» ha bisogno del titolo edilizio più gravoso, il permesso di costruire: succede, ad esempio, quando viene modificata la sagoma del fabbricato.
Da questo deriva una conseguenza: nonostante il glossario, resta un terreno di incertezza. «Non è possibile affermare in assoluto – spiega il Consiglio di Stato – che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata». Tutto, quindi, dipende dai dettagli dell’intervento.
Il Comune, per la sua parte, «ha l’onere di motivare in modo esaustivo» un’eventuale decisione di rimozione dell’intervento già realizzato, «attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera». Peraltro, le molte sentenze degli ultimi mesi sul tema confermano che quella delle coperture resta, nonostante il glossario, una materia ad alto rischio di contestazioni: a ribadirlo è arrivato anche il Tar Campania con la decisione 4529 del 9 luglio scorso.
FONTE


Edilizia: ecco l’elenco delle opere senza autorizzazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il glossario unico per l’edilizia con l’elenco delle opere per le quali non sarà necessario chiedere autorizzazione
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018 (sotto allegato) diventa operativo il glossario unico per l’edilizia recante l’elenco delle opere per le quali non sarà necessario il titolo edilizio, ovvero il placet dell’ufficio tecnico del comune.
Glossario edilizia libera per i lavori senza autorizzazione
La lista è inserita nel decreto 2 marzo 2018 del ministero delle Infrastrutture, cofirmato dal ministero della p.a., dal titolo«Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222». E’ un elenco che sintetizza le opere per le quali non sono necessari permessi specifici; vengono chiariti i casi limite per i quali i Comuni non potranno imporre vincoli. Il glossario unico per l’edilizia libera arriva dopo un anno di ritardo come un i vademecum per l’intero settore per uniformare regole e linguaggi su tutto il territorio nazionale, individuando altresì l’esatto titolo giuridico per ogni tipologia di intervento.
L’elenco s’allarga e rende visibili in unico contesto tutte le diramazioni delle varie lettere dell’articolo 6 del Testo unico per l’edilizia.
Le dieci macrocategorie dell’articolo 6 si dividono in 58 tipologie di intervento rientranti in 12 categorie di lavori, minuziosamente descritti.
Gli interventi di edilizia libera
Tra i dieci interventi primari c’è la la manutenzione ordinaria ossia riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna; rifacimento, riparazione, tinteggiatura intonaci interni e esterni; riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate; riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico; riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni; riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni; installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione; riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale; riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo; riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere; riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura; riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali; riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali; riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi; riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale.
Poi ci sono i lavori in casa che riguardano gli impianti ovvero integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici; riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas; riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico; installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni; installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio; installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento e/o messa a norma di impianti di climatizzazione; riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi; installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione; installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.
E ancora alcuni interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche; alcune opere temporanee per ricerca nel sottosuolo; movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali; serre mobili stagionali; opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale; opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta; pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici; aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Ciascun tronco si dirama in altrettanti rami di opere che non cercano autorizzazioni.
In sostanza nei casi previsti dal glossario dell’edilizia libera approvato il 22 febbraio 2018 e pubblicato lo scorso 7 aprile non sarà necessario richiedere alcun titolo abitativo né comunicare Cila o Scia al Comune con notevoli semplificazioni della vita non soltanto ai cittadini intenzionati ad effettuare lavori in casa ma anche alle imprese, partendo proprio da quelle di costruzione.
Decreto glossario edilizia
FONTE


Pergotende, tettoie e verande: quando serve il permesso

Il Consiglio di Stato riassume le differenze tra le strutture spesso oggetto di contenzioso tra amministrazione e cittadini
Per alcune opere, quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e, più di recente, le pergotende, è stato sempre difficoltoso individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera oppure devono ricomprendersi nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire.
Spesso sono stati i regolamenti edilizi comunali a dettare le regole, anche sulle dimensioni, riguardanti la possibilità di realizzare tali opere liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio. Alle disposizioni comunali sin devono aggiungere poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.
Sono questi i presupposti dal quale parte il Consiglio di Stato, sezione VI, che è intervenuto con la sentenza n. 306/2017 (qui sotto allegata) a mettere ordine in una materia delicata e che ingenera un diffuso contenzioso.
Il caso esaminato dal Collegio, infatti, origina dalla vicenda di una cittadina alla quale la P.A. aveva ordinato di demolire un pergolato con teli plastificati in quanto mancante il titolo abilitativo.
Prima di valutare la legittimità del provvedimento con il quale il Comune ha ordinato la demolizione delle opere realizzate dall’appellante, il Collegio riassume la tipologia e la differenze tra i vari tipi di opere realizzabili.
Il pergolato
Il pergolato, si legge nel provvedimento, rappresenta una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, “in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone”.
Il pergolato, precisa il provvedimento, per sua natura “è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi”. Se, invece, il pergolato viene coperto nella sua parte superiore con una struttura non facilmente amovibile (di qualunque materiale), anche per una sola porzione, la struttura andrà assoggettata alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie.
Infatti, come già affermato in precedenza dallo stesso Consiglio di Stato (sent. n. 5409/2011), “il pergolato ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni”.
Il gazebo
Quanto al gazebo, invece, trattasi di “struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili”.
Se utilizzato, come spesso accade, per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, deve essere considerata una struttura temporanea, mentre, in altri casi, il gazebo può essere realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi.
La veranda
La veranda, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, è stata definita come “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”.
La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, “è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire”.
La pergotenda
Diversa, ancora, è la struttura della pergotenda di cui il Consiglio di Stato si è già recentemente occupato (per approfondimenti: Pergotenda: non serve il permesso): tali strutture, agevolmente realizzabili grazie a innovative tecniche e materiali, “sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie”.
Le “pergotende” non si connotano, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. In materia, il giudice amministrativo ha ritenuto che “tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della
loro funzione, non costituiscano un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”.
Questo avviene perchè l’opera non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (in alluminio anodizzato) si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.
Il caso in esame
Ed è proprio nella struttura delle “pergotende” che l’appellante ritiene rientrino le opere di cui l’amministrazione ha chiesto la demolizione: in particolare, trattasi di una “copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale”.
In effetti, conferma il Collegio, l’ordinanza impugnata appare illegittima poichè le opere realizzate dall’appellante, peraltro in un’area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive, in gran parte, di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.
Le opere oggetto dell’ordinanza impugnata, infatti, si connotato per la presenza di teli e tende in materiale plastico facilmente amovibili, che aderiscono ad una struttura di sostegno che è costituita da tre pilastrini verticali in muratura e da alcune travi di legno collocati sia in verticale che nella parte superiore.
Pertanto, l’appello merita accoglimento e deve disporsi l’annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune.
Consiglio di Stato, sent. n. 306/2017
FONTE